LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1987
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
310.05 - Volontariato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2
 
La funzione di coordinamento, di cui al precedente articolo, spetta al Presidente della Giunta regionale o all' Assessore regionale dallo stesso delegato e si realizza, in concorso con gli organi del Servizio nazionale della protezione civile, nei confronti delle Province, dei Comuni, degli enti pubblici e di ogni altra istituzione ed organizzazione, pubblica o privata, aventi sedi nella regione, che secondo i rispettivi ordinamenti svolgono attività di protezione civile.
Al Presidente della Giunta regionale o all' Assessore regionale dallo stesso delegato spetta, altresì, assicurare, in caso di emergenza, il necessario coordinamento dell' attività degli organi e delle strutture regionali per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, di cui al successivo Titolo II, con quella degli organi e delle strutture statali di protezione civile, operanti nella regione, compresi quelli che, comunque, concorrono all' espletamento dei relativi servizi.