Art. 2
La funzione di coordinamento, di cui al precedente articolo, spetta al Presidente della Giunta regionale o all' Assessore regionale dallo stesso delegato e si realizza, in concorso con gli organi del Servizio nazionale della protezione civile, nei confronti delle Province, dei Comuni, degli enti pubblici e di ogni altra istituzione ed organizzazione, pubblica o privata, aventi sedi nella regione, che secondo i rispettivi ordinamenti svolgono attività di protezione civile.
Al Presidente della Giunta regionale o all' Assessore regionale dallo stesso delegato spetta, altresì, assicurare, in caso di emergenza, il necessario coordinamento dell' attività degli organi e delle strutture regionali per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, di cui al successivo Titolo II, con quella degli organi e delle strutture statali di protezione civile, operanti nella regione, compresi quelli che, comunque, concorrono all' espletamento dei relativi servizi.