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Indice:
L.R. n. 64/1986
TITOLO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
TITOLO II
CAPO I
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
CAPO II
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
CAPO III
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Capo III bis
Art. 32 bis
Art. 32 ter
Art. 32 quater
Art. 32 quinquies
Art. 32 sexies
Capo III TER
Art. 32 septies
TITOLO III
Art. 33
Art. 34
TITOLO IV
Art. 35
Art. 36
Leggi regionali
Legge regionale
31 dicembre 1986
, n.
64
Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 31/12/1986, N. 135
Data di entrata in vigore:
15/01/1987
Materia:
120.02
-
Amministrazione regionale
120.06
-
Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
310.05
-
Volontariato
440.06
-
Calamità naturali - Protezione civile
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
L' Amministrazione regionale - nell' ambito delle proprie competenze statutarie e delle relative norme di attuazione - assume a propria rilevante funzione - da svolgere a livello centrale - quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, anche se di competenza di enti e soggetti subregionali, dirette a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo e che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie, nonché a garantire il tempestivo soccorso.
(1)
La funzione predetta privilegerà, nelle loro connessioni dirette ed indirette, le azioni di prevenzione da qualificare:
-
di livello primario, se tendenti ad abbassare sotto la soglia ritenuta accettabile, il rischio dell' insorgere delle situazioni od eventi predetti:
-
livello secondario, se destinate ad intervenire all' atto dell' insorgere di dette situazioni od eventi, al fine di contenerne l' impatto e gli effetti;
-
di livello terziario, se dirette a predisporre i necessari strumenti d' intervento per il ripristino di situazioni di normalità.
L' Amministrazione regionale armonizza e coordina le proprie scelte programmatiche, territoriali e settoriali con le esigenze di prevenzione e di protezione civile e promuove, attraverso idonee iniziative, l' educazione e la conoscenza da parte dei cittadini per la formazione di una nuova e moderna coscienza di protezione civile.
Note:
1
Parole sostituite al primo comma da art. 5, comma 16, L. R. 22/2020
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative