LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1987
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
310.05 - Volontariato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 
L' Amministrazione regionale - nell' ambito delle proprie competenze statutarie e delle relative norme di attuazione - assume a propria rilevante funzione - da svolgere a livello centrale - quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, anche se di competenza di enti e soggetti subregionali, dirette a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo e che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie, nonché a garantire il tempestivo soccorso.
La funzione predetta privilegerà, nelle loro connessioni dirette ed indirette, le azioni di prevenzione da qualificare:
- di livello primario, se tendenti ad abbassare sotto la soglia ritenuta accettabile, il rischio dell' insorgere delle situazioni od eventi predetti:
- livello secondario, se destinate ad intervenire all' atto dell' insorgere di dette situazioni od eventi, al fine di contenerne l' impatto e gli effetti;
- di livello terziario, se dirette a predisporre i necessari strumenti d' intervento per il ripristino di situazioni di normalità.
L' Amministrazione regionale armonizza e coordina le proprie scelte programmatiche, territoriali e settoriali con le esigenze di prevenzione e di protezione civile e promuove, attraverso idonee iniziative, l' educazione e la conoscenza da parte dei cittadini per la formazione di una nuova e moderna coscienza di protezione civile.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 5, comma 16, L. R. 22/2020
Art. 2
 
La funzione di coordinamento, di cui al precedente articolo, spetta al Presidente della Giunta regionale o all' Assessore regionale dallo stesso delegato e si realizza, in concorso con gli organi del Servizio nazionale della protezione civile, nei confronti delle Province, dei Comuni, degli enti pubblici e di ogni altra istituzione ed organizzazione, pubblica o privata, aventi sedi nella regione, che secondo i rispettivi ordinamenti svolgono attività di protezione civile.
Al Presidente della Giunta regionale o all' Assessore regionale dallo stesso delegato spetta, altresì, assicurare, in caso di emergenza, il necessario coordinamento dell' attività degli organi e delle strutture regionali per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, di cui al successivo Titolo II, con quella degli organi e delle strutture statali di protezione civile, operanti nella regione, compresi quelli che, comunque, concorrono all' espletamento dei relativi servizi.
Art. 3
 
Le attività o azioni di prevenzione, così come qualificate dall' articolo 1, secondo e terzo comma, comprendono, altresì, l' utilizzazione di tutte le necessarie misure di previsione dirette a conoscere, qualificare e quantificare le varie componenti del rischio di origine naturale e/o tecnologica del prodursi degli effetti dannosi, di cui al precitato articolo 1, primo comma.
Art. 4
 
Le attività o azioni di previsione - prevenzione di livello primario interessano tutte le aree del territorio regionale e tutti i settori soggetti a rischio, rientrano nella normale gestione del territorio e devono tendere ad abbassare il rischio sotto la soglia ritenuta accettabile.
Art. 5
 
Le attività o azioni di previsione - prevenzione di livello secondario riguardano l' approntamento dei mezzi e misure per la rapida individuazione delle situazioni od eventi del genere, di cui all' articolo 1, primo comma, ai fini della attivazione nelle aree e nei settori soggetti a rischio di uno stato di emergenza, nonché della prestazione in termini di massima tempestività ed efficienza delle necessarie opere di soccorso, all' atto o immediatamente dopo il verificarsi degli eventi predetti.
Art. 6
 
Le attività o azioni di previsione - prevenzione di livello terziario attengono all' approntamento - in un quadro coerente di costi - benefici rispetto all' obbligo solidaristico - delle misure e procedure da adottare per la ricostruzione e la riabilitazione degli ambienti fisici e del tessuto sociale ed economico disastrati o danneggiati.
Art. 7
 
Il Comune, fatte salve le attribuzioni spettanti al Sindaco in base alle vigenti leggi, è, con riguardo al territorio di propria competenza, l' ente di base per la protezione civile ed allo stesso è riconosciuta la responsabilità primaria d' intervento all' atto dell' insorgere di situazioni od eventi del genere di quelli considerati all' articolo 1, I comma, della presente legge ovvero di quelli d' entità tale da poter essere fronteggiati con misure ordinarie.
Il Comune, anche in forma associata, partecipa, altresì, allo svolgimento delle attività e dei compiti regionali in materia di protezione civile, assicurando, in particolare:
- la rilevazione, la raccolta e la trasmissione dei dati interessanti la protezione civile;
- la disponibilità di una carta a grande scala del proprio territorio con l' indicazione delle aree esposte a rischi potenziali e di quelle utilizzabili a scopo di riparo e protezione;
- la predisposizione di piani e programmi di intervento e di soccorso in relazione ai possibili rischi, da integrare eventualmente con quelli di area più vasta, di competenza di altri enti ed autorità;
- l' organizzazione e la gestione di servizi di pronto intervento da integrare con quelli di aree più vaste;
- l' organizzazione ed il coordinamento degli apporti di volontariato;
- l' organizzazione e la gestione di attività intese a formare nella popolazione la consapevolezza della protezione civile ed una idonea conoscenza dei problemi connessi.
2 bis. Ai fini di cui al presente articolo, con riguardo all'utilizzo del volontariato comunale di protezione civile sul territorio di propria competenza, o nell'ambito di attività realizzate dal sistema regionale integrato di protezione civile, al Sindaco si applicano i disposti di cui al decreto direttoriale 13 aprile 2011 (Disposizioni in attuazione dell' articolo 3, comma 3 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 , in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011.
2 ter. Con riferimento ai gruppi comunali di protezione civile, costituiti in ogni Comune della Regione, con regolamento regionale sono disciplinate:
a) le modalità di impiego del volontariato comunale di protezione civile sul territorio di propria competenza e nell'ambito di attività realizzate dal Sistema regionale integrato di protezione civile;
b) la nomina del coordinatore del gruppo comunale da parte del Sindaco, proposto secondo principi di democraticità dal gruppo comunale, individuandone le competenze, la formazione iniziale e la formazione continua a cui deve essere sottoposto;
c) la nomina delle altre figure di riferimento del gruppo comunale e le loro competenze, individuandone la formazione iniziale e la formazione continua a cui devono essere sottoposti;
d) le modalità di adesione al gruppo comunale e il mantenimento dell'appartenenza;
e) le norme riguardanti la foggia e l'uso delle uniformi e dei mezzi per i volontari;
f) le modalità di funzionamento delle forme di aggregazioni intercomunali di protezione costituite al fine di garantire maggiore coordinamento, nonché l'effettività e la continuità delle funzioni di protezione civile e la condivisione delle risorse umane e materiali disponibili sui territori.
(2)
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 78, L. R. 11/2011
2Comma 2 ter aggiunto da art. 5, comma 17, L. R. 22/2020
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.