LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1987
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
310.05 - Volontariato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 34
 
Ai fini di cui al precedente articolo 33 ed in relazione al disposto di cui all' articolo 16 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione I - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale per la protezione civile - Categoria XI, il capitolo 6695 con la denominazione: << Finanziamenti del Fondo regionale per la protezione civile >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 12.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno 1986 e di lire 5.000 milioni per ciascuna degli anni 1987 e 1988.
Al predetto onere complessivo di lire 12.500 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 7.500 milioni (2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988) mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 5 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
- per le restanti lire 5.000 milioni (2.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) mediante storno dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 del bilancio 1986 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
- lire 500 milioni (250 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo 6165;
- lire 500 milioni (250 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo 6167;
- 1.000 milioni (500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo 6183;
- lire 2.000 milioni (1.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo 6187;
- lire 1.000 milioni (500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo 8301.
Sul medesimo capitolo 6695 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.500 milioni, cui si provvede:
- per lire 1.356 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 6545 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986;
- per lire 1.000 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 7943 del precitato stato di previsione;
- per le restanti lire 144 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> del medesimo stato di previsione.
Ai sensi dell' articolo 2, I comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6695 viene inserito nell' elenco n. 1 allegati ai bilanci predetti.