LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1987
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
310.05 - Volontariato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 15
 
Il Comitato regionale per le emergenze è composto dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore regionale dallo stesso delegato che lo presiede, dal Direttore regionale della protezione civile quale Vicepresidente, dai Direttori regionali competenti per le materie o settori in qualche modo funzionali o comunque connessi con le attività ed azioni per l' emergenza, nonché dai responsabili degli organi statali di protezione civile operanti nella regione, ivi compresi quelli delle strutture che, comunque, concorrono all' espletamento dei relativi servizi.
Il Comitato coadiuva il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore dallo stesso delegato nell' attività relativa agli interventi per l' emergenza.
Per lo svolgimento delle proprie attività il Comitato si avvale in funzione di segreteria del Servizio di coordinamento operativo, di cui all' articolo 19.