LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1987
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
310.05 - Volontariato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 12
 
A far tempo dalla data di cui al successivo articolo 36 della presente legge, alle attribuzioni in materia di opere di sistemazione idraulico - forestale di pronto intervento per la prevenzione di calamità naturali, di cui agli articoli 10 e 30 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma del precedente articolo 9.
Per lo svolgimento delle attribuzioni e compiti previsti dal presente articolo, il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore dallo stesso delegato alla protezione civile si avvale della Direzione regionale delle foreste e del personale assegnato all' assolvimento delle attribuzioni e compiti predetti.
Le deliberazioni della Giunta regionale, riguardanti gli altri interventi previsti dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quelli individuati dall' articolo 16 della medesima legge regionale 22/82, sono adottate su proposta dell'Assessore regionale competente d' intesa col Presidente della Giunta ovvero con l' Assessore delegato alla protezione civile.
Note:
1Parole aggiunte al quarto comma da art. 80, comma 1, L. R. 42/1996
2Secondo comma abrogato da art. 23, comma 1, lettera e), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.