LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1987
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
310.05 - Volontariato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 11
 
A far tempo dalla data di cui al successivo articolo 36 della presente legge, all' esecuzione delle opere e degli interventi di cui all' articolo 2 e all' articolo 4, lettera a), della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come modificata ed integrata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, si provvede secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma del precedente articolo 9.
Le deliberazioni della Giunta regionale, riguardanti gli interventi previsti dall' articolo 4, lettera b), e dall' articolo 14 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e dall' articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, sono adottate su proposta del rispettivo Assessore regionale competente d' intesa col Presidente della Giunta ovvero con l' Assessore delegato alla protezione civile.
Note:
1Derogata la disciplina del secondo comma da art. 10, comma 2, L. R. 15/1992