LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 1986, n. 62

Integrazioni e ulteriori modifiche alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 << Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/1986
Materia:
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 4
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 8 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come sostituto dall' articolo 2 della presente legge, fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione del bilancio per l' anno 1986 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.