LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60

Finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche varie. Modifiche alle leggi regionali 2 settembre 1981, n. 63, 5 aprile 1985, n. 19 e 7 gennaio 1985, n. 3.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/1987
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
440.07 - Fonti energetiche

Art. 7
 Rifinanziamento
della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48,
e successive modificazioni ed integrazioni
Per le finalità previste dagli articoli 31 e 33 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1986, un ulteriore limite d' impegno le cui annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni nella seguente misura:
- anno 1986: lire 8.553.000;
- anni dal 1987 al 1999: lire 1.222.000.

L' onere di lire 10.997.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 8330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 10.997.000.
Al predetto onere di lire 10.997.000 si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 del precitato stato di previsione.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Sul precitato capitolo 8330 viene, altresì, iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 8.553.000 per l' anno 1986, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal medesimo capitolo 1953.