LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56

Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/12/1986
Materia:
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Partizione di cui fa parte l'art. 13, abrogata da art. 11, comma 15, L. R. 13/2000
2Articolo 7 bis aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 6/2008
3Articolo 7 ter aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 6/2008
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L. R. 3/2016 , che prevede che nella normativa di settore di cui al Capo III della medesima L.R. 3/2016, le locuzioni contenenti le parole "Provincia", "Province", "Amministrazione provinciale" e "Amministrazioni provinciali" e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola "Regione" e con la relativa coniugazione verbale, a decorrere dall'1 giugno 2016.
TITOLO I
 NORME IN MATERIA DI CACCIA
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 2

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 43, comma 2, L. R. 30/1999
2Parole sostituite al secondo comma da art. 43, comma 3, L. R. 30/1999
3Parole aggiunte al primo comma da art. 11, comma 7, L. R. 13/2000
4Articolo abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 1, L. R. 21/1993
2Parole sostituite al quarto comma da art. 43, comma 4, L. R. 30/1999
3Articolo abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Secondo comma sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 24/1996
2Terzo comma sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 24/1996
3Articolo sostituito da art. 43, comma 5, L. R. 30/1999
4Articolo abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 7
 
Ogni Riserva di caccia deve destinare una zona di almeno 20 ettari all'addestramento e allenamento dei cani da caccia, che sono consentiti tutti i giorni dell'anno ai soci della riserva ed a tutti i cacciatori residenti nel territorio della riserva, purché non soci delle riserve confinanti.
L' addestramento e l' allenamento dei cani da ferma potranno effettuarsi da parte dei soli soci della riserva di caccia di diritto sull' intero territorio della medesima, escluse le zone di rifugio, per il periodo dal 1º agosto all' ultimo giorno di febbraio.
L' addestramento e l' allenamento dei cani da seguita potranno svolgersi da parte dei soci della riserva, per il periodo dal 15 agosto all' ultimo giorno di febbraio, soltanto su lepri e cinghiali nel territorio della riserva ritenuto idoneo dal Consiglio direttivo della riserva medesima.
L' attività di cui al precedente comma non è consentita qualora il regolamento interno della riserva preveda il divieto di caccia con i cani da seguita.
Per particolari esigenze tecniche su tutto o parte del territorio di una riserva di caccia di diritto, l' attività di cui al secondo e terzo comma del presente articolo può essere temporaneamente sospesa dal Direttore di riserva per periodi non superiori a quindici giorni, sentito il Distretto venatorio competente.
I cani da seguita, dopo l'età di due anni, potranno continuare ad essere addestrati ed allenati solo ad avvenuto superamento di una prova pratica di valutazione che sarà effettuata in conformità ai provvedimenti adottati dalla Regione ai sensi dell'articolo articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.
Sull' intero territorio della riserva, o su parte di essa, escluse le zone di rifugio, su autorizzazione della struttura regionale competente in materia di caccia, sentiti i Distretti venatori competenti per territorio e l'Istituto faunistico regionale, previo consenso dei Direttori delle riserve interessate, si potranno effettuare gare cinofile con cani da ferma su selvaggina naturale o su quaglie allevate e liberate e con cani da seguita esclusivamente su lepri e cinghiali.
L' addestramento per dette gare potrà essere autorizzato da parte della struttura regionale competente in materia di caccia, sentiti i Distretti venatori competenti per territorio e l'Istituto faunistico regionale, previo consenso dei Direttori delle riserve interessate, sentito il Consiglio direttivo, a favore di persone nominativamente indicate, compresi i non soci ed i non cacciatori.
Nelle riserve private e consorziali di cui alla legge regionale 22 gennaio 1968, n. 8, l' addestramento e l' allenamento dei cani da caccia, nonché le gare cinofile, si potranno effettuare su autorizzazione del concessionario limitatamente ai periodi e sulle specie sopra indicate.
Le disposizioni regolamentari riguardanti l' applicazione del presente articolo saranno emanate entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.
Note:
1Derogata la disciplina del nono comma da art. 7, comma 2, L. R. 14/1987
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 4, L. R. 24/1996
3Parole sostituite al primo comma da art. 12, comma 3, L. R. 24/1996
4Integrata la disciplina del secondo comma da art. 13, comma 1, L. R. 24/1996
5Integrata la disciplina del terzo comma da art. 13, comma 1, L. R. 24/1996
6Nono comma abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 24/1996
7Parole sostituite al primo comma da art. 43, comma 6, L. R. 30/1999
8Parole aggiunte al quinto comma da art. 43, comma 7, L. R. 30/1999
9Parole sostituite al sesto comma da art. 43, comma 8, L. R. 30/1999
10Parole sostituite al settimo comma da art. 43, comma 9, L. R. 30/1999
11Parole sostituite all'ottavo comma da art. 43, comma 9, L. R. 30/1999
12Parole sostituite al settimo comma da art. 9, comma 1, L. R. 10/2003
13Parole sostituite all'ottavo comma da art. 9, comma 1, L. R. 10/2003
14Parole sostituite al sesto comma da art. 13, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
15Parole sostituite al settimo comma da art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
16Parole sostituite all'ottavo comma da art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 7 bis
 (Abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita)
1. L'esercizio della caccia agli ungulati con cani da seguita è subordinato al superamento dell'esame di cui all' art. 3, c. 1, lettera j sexies), numero 4), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
2.  
( ABROGATO )
(4)
3. Fino alla conclusione dell'annata venatoria 2008/2009 possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita i cacciatori che hanno presentato domanda di iscrizione ai corsi abilitativi di cui al comma 1.
4. Possono continuare ad esercitare la caccia agli ungulati nella forma tradizionale i cacciatori che praticano tale forma di caccia da almeno cinque anni come attestato da idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Direttore della Riserva di caccia ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e, infine, i cacciatori di età superiore ad anni sessanta all'entrata in vigore della legge regionale n. 6/2008.
4 bis. In deroga al comma 1, possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita anche coloro che non abbiano ancora conseguito il titolo di abilitazione, purché risultino iscritti all'apposito esame e per un solo anno dalla prima iscrizione allo stesso, esclusivamente se accompagnati da persona in possesso dell'abilitazione all'esercizio della caccia agli ungulati con cani da seguita.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 6/2008
2Comma 4 bis aggiunto da art. 18, comma 3, lettera a), L. R. 15/2012
3Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4Comma 2 abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5Parole sostituite al comma 1 da art. 98, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
6Parole sostituite al comma 4 bis da art. 98, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
Art. 7 ter
 (Altre disposizioni per il prelievo degli ungulati con cani da seguita)
1. A decorrere dall'annata venatoria 2011-2012, l'esercizio della caccia agli ungulati è consentito con cani da seguita di età inferiore ai due anni o con cani da seguita di età superiore ai due anni che hanno conseguito un apposito attestato abilitativo rilasciato dalla Regione, superando una prova pratica di valutazione valida per l'impiego venatorio su ogni specie selvatica cacciabile.
1 bis. Nel caso in cui la domanda per la prova pratica di valutazione sia stata presentata entro l'età di due anni del cane da seguita, il medesimo può continuare ad essere impiegato nella caccia agli ungulati anche dopo il superamento di tale età e sino all'effettuazione della prova suddetta.
1 ter. Il cane da seguita che non abbia conseguito il giudizio di idoneità nella prima prova pratica di valutazione sarà ammesso a ripetere la prova medesima ancora per due volte, previa regolare domanda del proprietario, da presentarsi all'Amministrazione regionale entro trenta giorni dalla data di effettuazione della prova non superata.
1 quater. L'impiego nella caccia degli ungulati per le prove successive può avvenire solo dopo l'avvenuta presentazione della domanda di ripetizione della prova.
1 quinquies. L'impiego nella caccia degli ungulati di cui al comma 1 quater è consentito ai soli cani da seguita per i quali la domanda per la prima prova sia stata presentata entro l'età di due anni.
1 sexies. Qualora il cane esaminato abbia conseguito il giudizio di idoneo nella prova pratica di valutazione, la Regione provvede al rilascio del relativo attestato di idoneità che ha validità anche per l'addestramento e allenamento di cui all'articolo 7.
2. Sono utilizzabili nella caccia agli ungulati i cani da seguita già in possesso di attestato abilitativo rilasciato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, e ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera j quinquies), della legge regionale 6/2008.
3. La prova pratica di valutazione è effettuata da una Commissione d'esame composta di almeno tre componenti, di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente, da un esperto in materia fra quelli indicati dalle associazioni venatorie riconosciute di cui all' articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e un esperto in materia nominato dalla Società Italiana Pro Segugio - ENCI. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina della Commissione ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
4. I criteri per le prove abilitative sono adottati dalla Regione, sentito il Comitato di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 6/2008.
5. Non sono soggetti a limitazione il numero massimo di cani e di cacciatori per singola cacciata e per squadra nella caccia alla specie cinghiale, lepre e volpe.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo per <<cacciata>> o <<seguita>> si intende l'azione di caccia in una zona determinata, che inizia con il rilascio dei cani da seguita e termina con il loro recupero.
6 bis. L'uso di cani da seguita nella caccia agli ungulati che hanno superato la prova pratica di valutazione di cui al comma 1 è consentito fino al perimetro esterno:
a) delle zone destinate a protezione della fauna di cui all' articolo 8 bis della legge regionale 6/2008 ;
b) dei parchi e delle riserve di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).
6 ter. L'uso di cani da seguita nella caccia agli ungulati che non hanno superato la prova pratica di valutazione di cui al comma 1 è consentito fino a un chilometro dal perimetro esterno delle aree di cui al comma 6 bis.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 6/2008
2Comma 1 sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 7/2008
3Parole sostituite al comma 1 da art. 150, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
4Comma 1 bis aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
5Comma 1 ter aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
6Comma 1 quater aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
7Comma 1 quinquies aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
8Comma 1 sexies aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
9Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10Parole sostituite al comma 1 ter da art. 13, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
11Parole sostituite al comma 1 sexies da art. 13, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
12Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
13Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
14Parole sostituite al comma 4 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 6), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
15Comma 6 bis aggiunto da art. 99, comma 1, L. R. 28/2017
16Comma 6 ter aggiunto da art. 99, comma 1, L. R. 28/2017
17Comma 3 sostituito da art. 3, comma 39, L. R. 45/2017
18Parole aggiunte al comma 3 da art. 45, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
19Comma 5 sostituito da art. 45, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
TITOLO II
 NORME IN MATERIA DI GESTIONE
DELLE OASI DI PROTEZIONE
Art. 8

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Primo comma abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
2Parole sostituite al secondo comma da art. 43, comma 10, L. R. 30/1999
3Articolo abrogato da art. 150, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
TITOLO III
 NORME IN MATERIA DI ALLEVAMENTI
E CENTRI DI PRODUZIONE DI SELVAGGINA
Art. 9
 (Autorizzazioni per gli allevamenti e relative sanzioni)
1. L'Amministrazione regionale provvede al rilascio delle autorizzazioni relative agli allevamenti di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
2. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e alla tenuta di apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento. La tenuta di apposito registro non è richiesta per gli allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale.
3. È punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 200 euro colui che effettua allevamento di selvaggina senza essere in possesso della prescritta autorizzazione.
4. La violazione di ogni altro obbligo e prescrizione contenuti nell'autorizzazione è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 200 euro. In caso di recidiva è prevista la revoca dell'autorizzazione, la quale potrà essere rilasciata, previa regolare richiesta, a far data dal compimento del terzo anno dall'avvenuta revoca.
5. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 43, comma 11, L. R. 30/1999
2Comma 2 sostituito da art. 150, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
3Parole sostituite al primo comma da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4Articolo sostituito da art. 100, comma 1, L. R. 28/2017
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
TITOLO IV
 NORME IN MATERIA DI TASSIDERMIA
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 26/2002
Art. 12

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Secondo comma sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 22/1990
2Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 26/2002
TITOLO V
 NORME IN MATERIA DI PESCA
Art. 13
Nelle acque del demanio marittimo interno in materia di pesca, non operando la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, continua a trovare applicazione la disciplina vigente nel settore e le attribuzioni relative sono esercitate dal Servizio della pesca marittima della Direzione regionale dell' industria.
Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 13, abrogata da art. 11, comma 15, L. R. 13/2000
2Articolo abrogato da art. 11, comma 15, L. R. 13/2000
3Articolo ripristinato per effetto dell' abrogazione dell' art. 11, comma 15, L.R. 13/2000, operato dall' art. 8, comma 15, L.R. 18/2000.
TITOLO VI
 NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 14
 
Le disposizioni concernenti la cinofilia e la tassidermia avranno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello dell' entrata in vigore delle norme regolamentari previste rispettivamente dagli articoli 7, ultimo comma, e 11, ultimo comma, della presente legge, nel mentre le disposizioni per il rilascio del tesserino regionale di cui all' articolo 1 della presente legge, per l' esame di abilitazione all' esercizio venatorio di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 1987.
Art. 15
 
Per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto compatibili si applicano le norme statali e regionali regolanti la materia.
Art. 16
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.