Art. 7 ter
(Altre disposizioni per il prelievo degli ungulati con cani da seguita)
1. A decorrere dall'annata venatoria 2011-2012, l'esercizio della caccia agli ungulati è consentito con cani da seguita di età inferiore ai due anni o con cani da seguita di età superiore ai due anni che hanno conseguito un apposito attestato abilitativo rilasciato dalla Regione, superando una prova pratica di valutazione valida per l'impiego venatorio su ogni specie selvatica cacciabile.
1 bis. Nel caso in cui la domanda per la prova pratica di valutazione sia stata presentata entro l'età di due anni del cane da seguita, il medesimo può continuare ad essere impiegato nella caccia agli ungulati anche dopo il superamento di tale età e sino all'effettuazione della prova suddetta.
1 ter. Il cane da seguita che non abbia conseguito il giudizio di idoneità nella prima prova pratica di valutazione sarà ammesso a ripetere la prova medesima ancora per due volte, previa regolare domanda del proprietario, da presentarsi all'Amministrazione regionale entro trenta giorni dalla data di effettuazione della prova non superata.
1 quater. L'impiego nella caccia degli ungulati per le prove successive può avvenire solo dopo l'avvenuta presentazione della domanda di ripetizione della prova.
1 quinquies. L'impiego nella caccia degli ungulati di cui al comma 1 quater è consentito ai soli cani da seguita per i quali la domanda per la prima prova sia stata presentata entro l'età di due anni.
1 sexies. Qualora il cane esaminato abbia conseguito il giudizio di idoneo nella prova pratica di valutazione, la Regione provvede al rilascio del relativo attestato di idoneità che ha validità anche per l'addestramento e allenamento di cui all'articolo 7.
3. La prova pratica di valutazione è effettuata da una Commissione d'esame composta di almeno tre componenti, di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente, da un esperto in materia fra quelli indicati dalle associazioni venatorie riconosciute di cui all'
articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e un esperto in materia nominato dalla Società Italiana Pro Segugio - ENCI. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina della Commissione ed è disciplinato dalla
legge regionale 23 agosto 1982, n. 63
(Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
5. Non sono soggetti a limitazione il numero massimo di cani e di cacciatori per singola cacciata e per squadra nella caccia alla specie cinghiale, lepre e volpe.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo per <<cacciata>> o <<seguita>> si intende l'azione di caccia in una zona determinata, che inizia con il rilascio dei cani da seguita e termina con il loro recupero.
6 bis.
L'uso di cani da seguita nella caccia agli ungulati che hanno superato la prova pratica di valutazione di cui al comma 1 è consentito fino al perimetro esterno:
6 ter. L'uso di cani da seguita nella caccia agli ungulati che non hanno superato la prova pratica di valutazione di cui al comma 1 è consentito fino a un chilometro dal perimetro esterno delle aree di cui al comma 6 bis.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 6/2008
2Comma 1 sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 7/2008
3Parole sostituite al comma 1 da art. 150, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
4Comma 1 bis aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
5Comma 1 ter aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
6Comma 1 quater aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
7Comma 1 quinquies aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
8Comma 1 sexies aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
9Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10Parole sostituite al comma 1 ter da art. 13, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
11Parole sostituite al comma 1 sexies da art. 13, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
12Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
13Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
14Parole sostituite al comma 4 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 6), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
15Comma 6 bis aggiunto da art. 99, comma 1, L. R. 28/2017
16Comma 6 ter aggiunto da art. 99, comma 1, L. R. 28/2017
17Comma 3 sostituito da art. 3, comma 39, L. R. 45/2017
18Parole aggiunte al comma 3 da art. 45, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
19Comma 5 sostituito da art. 45, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023