LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/01/1987
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO VI
 Norme finali e finanziarie
Art. 73
 
Avuto riguardo a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, gli impegni e i pagamenti disposti dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico dei capitoli 6029 e 6030 dell' esercizio finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, per il finanziamento delle spese previste dall' articolo 14, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, devono intendersi regolarmente effettuati anche se imputati ad uno dei predetti capitoli anziché all' altro, fermo rimanendo il limite di ciascun stanziamento dei capitoli stessi.
Art. 74
 
Le domande di cui al quinto comma dell' articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, le quali siano state presentate dagli eredi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili fissati dall' articolo 56 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono fatte valide agli effetti della concessione dei contributi.
Art. 75

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 129, comma 2, L. R. 50/1990
Art. 76
 
Ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione di edifici in condominio, la domanda utilmente presentata da uno dei condomini, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la pluralità dei condomini dell' edificio, vale come domanda presentata da ciascuno di essi.
Art. 77
 
I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, prima dell' entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti non titolari dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici, sono fatti salvi agli effetti contributivi purché l' immobile sia appartenuto alla data del 6 maggio 1976 ed appartenga tuttora ad uno o più componenti del loro nucleo familiare.
Art. 78
 
Le domande intese ad ottenere i benefici di cui ai Capi I e II del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, che siano state presentate non oltre il 30 settembre 1985, sono fatte valide agli effetti del conseguimento dei benefici medesimi.
Art. 79
 
Sono fatti validi, agli effetti contributivi, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, prima dell' entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti non più titolari dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici per averlo alienato, successivamente alla data del 6 maggio 1976, in favore di uno o più familiari conviventi ovvero in favore di soggetti legati all' alienante da vincolo di parentela o di affinità.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 74, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 80
 
Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all' articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, presentate non oltre la data del 31 dicembre 1985, sono fatte salve a tutti gli effetti.
Art. 81
 
Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, erroneamente presentate al Comune entro i termini utili stabiliti dall' articolo 57 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono fatte valide agli effetti della concessione del finanziamento regionale.
Art. 82
 
I contratti di lavoro a termine previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 16 agosto 1976, n. 38, e 31 maggio 1977, n. 29, tutt' ora in essere in forza delle proroghe operate dall' articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 1980, n. 1, dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 92, dall' articolo 20 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 6, dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 3, dall' articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 6 e dall' articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, concernenti il personale che non ha ancora trovato definitiva collocazione presso gli Enti indicati all' articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, sono ulteriormente prorogati sino a tutto il 31 dicembre 1987.
Gli Enti di attuale appartenenza del personale anzidetto deliberano quindi, distintamente per ogni singolo nominativo, la proroga del rapporto di lavoro e stipuleranno, conseguentemente, apposito atto aggiuntivo entro il termine di quarantacinque giorni decorrente dal 1 gennaio 1987 ovvero, eventualmente, dalla diversa posteriore data di entrata in vigore della legge indicata dal successivo quarto comma.
La deliberazione di proroga ed il relativo atto aggiuntivo dovranno pervenire alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli entro i successivi sessanta giorni.
L' efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all' entrata in vigore della legge recante proroga del termine posto dall' articolo 18, quarto comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Art. 83

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 165, comma 7, L. R. 50/1990
Art. 84
 
Il termine per la presentazione delle domande volte ad ottenere i contributi di cui all' articolo 40 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, nonché il termine per la presentazione del programma degli interventi da realizzarsi a cura delle cooperative indicate dagli articoli 68, primo comma, punto 4, e 71, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, scade il sessantesimo giorno successivo all' entrata in vigore della presente legge.
Art. 85
 
In relazione al disposto del precedente articolo 23, primo alinea, la denominazione del capitolo 6035 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene modificata sostituendo la locuzione << per l' avvio dell' attività di risanamento e ricostruzione delle zone colpite >> con la seguente: << per la ricostituzione del tessuto civile e sociale dei centri colpiti >>.
Gli oneri previsti dal punto 5) del primo comma dell' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, così come aggiunto con il secondo alinea dell' articolo 23, fanno carico al capitolo 6032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, la cui denominazione viene integrata con la locuzione << nonché per il mutamento della destinazione d' uso degli edifici accompagnato da opere edilizie di ristrutturazione, ampliamento, completamento, adattamento e di miglioramento >>.
Art. 86
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 30, primo comma, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 6046 con la denominazione: << Erogazione agli aventi diritto ai contributi ventennali previsti dalle leggi regionali n. 30/1977 e n. 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, di annualità capitalizzate al valore attuale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 - << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> - del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6046 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
Art. 87
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' ultimo comma del precedente articolo 30 e del terz' ultimo comma del precedente articolo 31 fanno carico al capitolo 851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Le entrate derivanti dall' applicazione del disposto del terzo comma del precedente articolo 31 saranno introitate sul capitolo 672 dello stato di previsione dell' entrate del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 88
 
Gli oneri previsti dal precedente articolo 43 fanno carico - per quanto riguarda il completamento degli interventi di recupero statico e funzionale - al capitolo 6032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 e - per quanto riguarda il completamento degli interventi di ricostruzione - al capitolo 6033 del precitato stato di previsione.
Art. 89
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 44 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 6047 con la denominazione: << Rimborso ai Comuni delle spese sostenute per il recupero statico e funzionale di edifici adibiti a casa canonica di loro proprietà danneggiati dagli eventi sismici del 1976 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 100 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 - << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> - del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6047 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
Art. 90
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 59, secondo comma è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 6048 con la denominazione: << Anticipazione ai soggetti aventi titolo dell' indennità di occupazione temporanea delle aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio, nonché adibite a deposito di materiale di risulta >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 - << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> - del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6048 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
Art. 91
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 63 fanno carico al capitolo 755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 92
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 70 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IV - il capitolo 806 con la denominazione: << Rimborso ai Comuni degli oneri finanziari e delle spese relative a sentenze dell' Autorità giudiziaria, a pronunce arbitrali ed a giudizi >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 - << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> - del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 806 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
Sul medesimo capitolo 806 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, dal capitolo 1980 - << Fondo riserva di cassa >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.