LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/01/1987
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO V
 Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione
autentica di altre leggi regionali di intervento nelle zone
colpite dagli eventi sismici del 1976
Art. 46

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 168, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 47

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 168, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 48

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 49

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 50
 
Con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere altresì concessi prestiti o mutui integrativi ad ammortamento sino a 10 anni, per un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo concesso, a favore delle cooperative agricole che hanno beneficiato o hanno chiesto di beneficiare delle provvidenze previste dall' articolo 6 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per l' attuazione degli interventi previsti dal precedente comma la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilirà le procedure per la presentazione delle domande ed ogni modalità per la concessione dei prestiti o mutui.
Art. 51
 
Nei Comuni in cui trova applicazione la legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, i benefici ivi previsti dagli articoli 3, 4 e 5 sono estesi, in forma di contributi integrativi, anche a quei soggetti nei cui confronti, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale, fosse già stato emanato il formale provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale.
Negli stessi Comuni i benefici eventualmente già concessi ai sensi dell' articolo 46 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come introdotto dall' articolo 31 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, nonché dell' articolo 57 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, possono essere integrati oltre la misura del 20% sino a concorrenza della misura del 50% prevista dall' articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45.
Sempre nei medesimi Comuni i contributi ventennali costanti eventualmente già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 50, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, possono essere integrati sino a decorrenza della spesa determinata ai sensi dell' articolo 46 della citata legge regionale n. 63 del 1977.
Le domande per il conseguimento dei benefici integrativi di cui al presente articolo dovranno essere presentate dagli interessati entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello dell' entrata in vigore della presente legge.
Art. 52
 
I benefici previsti dall' articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estesi, in via di sanatoria, alle opere ivi considerate intraprese dagli interessati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Il contributo è concesso sulla base della spesa effettivamente sostenuta dall' interessato e debitamente documentata, ovvero risultante da perizia giurata o da perizia tecnica del Comune redatte secondo criteri di stima ancorati ai valori correnti al tempo della realizzazione del manufatto.
Sono ammesse a contributo anche le spese tecniche di progettazione e di direzione lavori nei limiti della tariffa professionale.
Ai fini della concessione del contributo si prescinde dal parere di cui all' articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45.
Le domande di contributo devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 53
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammesse a contributo anche le spese tecniche di progettazione e direzione lavori delle opere ivi considerate nei limiti della tariffa professionale.
Art. 54
 
In alternativa ai contributi richiesti ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, i soggetti interessati possono optare, con domanda da presentarsi entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, per i contributi previsti dal Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a condizione che l' immobile da riparare sia ubicato all' interno dei Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e successive modifiche ed integrazioni.
I termini per la presentazione del progetto sono riaperti per centottanta giorni con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per tutti gli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora intervenuto il decreto di concessione del contributo ai sensi dell' articolo 14 della precitata legge regionale n. 2 del 1982.
Art. 55
 
L' articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, è così modificato:
- le parole << per il quale non sia stato concesso alcun beneficio, >> sono sostituite dalle seguenti: << per il quale non sia stato concesso un beneficio di importo superiore a lire tre milioni e >>;
- è aggiunto, in fine, il seguente comma: << I contributi eventualmente concessi per un importo inferiore o uguale al limite di cui al comma precedente sono posti in detrazione dal contributo riconosciuto a favore dell' acquirente dell' alloggio danneggiato. >>.

Art. 56
 
I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici previsti dall' articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono riaperti per novanta giorni da decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 57
Quando a motivo delle precarie condizioni statiche degli edifici non sia stato possibile effettuare, a cura dei soggetti interessati ai benefici previsti dall' articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, alcun intervento di riparazione, possono nondimeno essere finanziati interventi alternativi di ricostruzione dei medesimi edifici.
In tali casi, la domanda utilmente presentata dagli interessati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del sopraindicato articolo 19 della legge regionale n. 2 del 1982, è valida ai fini della concessione, anche in via di sanatoria, del contributo previsto dall' articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nella misura ridotta del 60%.
La domanda di contributo è integrata da una dichiarazione sindacale attestante il nesso di causalità del danno dagli eventi sismici del 1976 e la condizione di irrecuperabilità dell' edificio.
Sulla parte di spesa - determinata ai sensi del surrichiamato articolo 46 della legge regionale n. 63 del 1977 - non coperta dal contributo di cui al precedente secondo comma vengono inoltre concessi dei contributi ventennali costanti, pari all' 8%, da corrispondersi annualmente.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, comma 1, L. R. 26/1988
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 67, L. R. 50/1990
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 60, L. R. 40/1996
Art. 58
 
In via di interpretazione autentica, la previsione dell' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, si applica anche a favore di immobili di proprietà degli enti pubblici.
Nel caso in cui l' immobile appartenga al Comune, non si fa luogo alla stipula della convenzione prevista dall' articolo 75, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63; nondimeno, la destinazione d' uso approvata con il finanziamento dev' essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni.
Art. 59
 
In ragione della complessità degli adempimenti connessi all' operazione di ricognizione delle aree destinate ad insediamenti abitativi e necessari per il completamento del processo ricostruttivo, il termine previsto dall' articolo 1, primo comma, della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, è prorogato al 31 dicembre 1987.
Fino alla data sopraindicata il Segretario generale straordinario è autorizzato - in via eccezionale - ad erogare ai soggetti aventi titolo un' anticipazione sino al 90% dell' indennità loro spettante in deroga agli articoli 1 e 2 della citata legge regionale 30 agosto 1984, n. 45.
Le spese per il ripristino delle aree occupate da insediamenti abitativi di carattere provvisorio, nonché delle aree adibite a deposito di materiali di risulta, spese sostenute dai Comuni o dai proprietari prima della data di entrata in vigore della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, sono assunte a carico della Regione, in via di sanatoria, in misura non superiore a quella stabilita con DPGR 8 agosto 1986, n. 2112/Sgs.
Nei limiti suindicati, le spese ammesse a rimborso sono liquidate avuto riguardo alle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, ovvero risultanti da perizia tecnica di stima del Comune.
Art. 60

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 73, comma 6, L. R. 26/1988
Art. 61
 
L' articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< Art. 8
 
Qualora la prima erogazione dei contributi, ai sensi degli articoli 18, terzo comma, e 24, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, avvenga - per motivi non dipendenti dalla volontà del beneficiario - oltre dodici mesi rispettivamente dalla data di emissione del decreto di concessione dei contributi stessi e dalla data dell' approvazione del progetto esecutivo, i contributi saranno rideterminati applicando i criteri di aggiornamento vigenti alla data di inizio dei lavori.
Eventuali integrazioni di contributi già concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 55, verranno disposte, su conforme domanda degli interessati, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55. >>.

Art. 62
 
Qualora la prima erogazione dei contributi, ai sensi dell' articolo 47, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, avvenga - per motivi non dipendenti dalla volontà del beneficiario - oltre dodici mesi dalla data di emissione del decreto di concessione dei contributi stessi, i contributi saranno rideterminati applicando i criteri di aggiornamento vigenti alla data di inizio dei lavori.
Eventuali integrazioni di contributi già concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, verranno disposte su conforme domanda degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 63
I compensi di cui all' articolo 16 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono assunti a carico della Regione, nei limiti ivi previsti, anche se l' incarico è stato conferito dal Comune in difetto di competenza o in via di sanatoria.
Sono pure assunti a carico della Regione le spese ed i compensi dovuti dai Comuni:
a) per gli incarichi conferiti, anche in via di sanatoria, prima della data di entrata in vigore della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, a professionisti singoli od associati ed a tecnici dipendenti in ordine all' accertamento della regolare esecuzione dei lavori relativi agli edifici assistiti dalle provvidenze delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63;
b) per gli incarichi professionali conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, anche in via di sanatoria, per l' espletamento dei compiti devoluti alla competenza della Segreteria generale straordinaria dall' articolo 1 della richiamata legge regionale n. 53 del 1984.

Le spese ed i compensi di cui alla lettera a) del precedente comma sono assunti a carico della Regione nei limiti stabiliti dal DPGR n. 004 del 4 novembre 1977, mentre quelli di cui alla lettera b) sono assunti in misura non superiore a quella stabilita nei disciplinari d' incarico stipulati dalla Segreteria generale straordinaria, ai sensi dell' articolo 1, terzo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.
A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Gli atti e gli elaborati prodotti in adempimento degli incarichi ricadenti sotto le disposizioni del presente articolo, nonché dell' articolo 16 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono fatti validi a tutti gli effetti.
L' erogazione dei fondi ai Comuni può essere effettuata anche a titolo di rimborso delle spese sostenute per gli incarichi richiamati nel presente articolo.
L' applicazione delle norme contenute nel presente articolo in favore dei Comuni che abbiano conferito, dopo l' entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, in difetto di competenza, incarichi di progettazione delle opere di riparazione relative agli ambiti di intervento unitario di cui all' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, rimane subordinata all' esecuzione dei lavori previsti nel progetto approvato secondo le disposizioni della citata legge regionale 20 giugno 1977, n. 30. Tale disposizione non trova applicazione nei casi in cui l' incarico sia stato deliberato e comunicato al professionista dal Comune prima della data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 63 del 1983. I progetti elaborati in adempimento dei predetti incarichi sono previamente acquisiti agli atti della Segreteria generale straordinaria.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non trovano applicazione per gli incarichi conferiti dopo l' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Parole aggiunte al settimo comma da art. 68, comma 1, L. R. 50/1990
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 162, comma 1, L. R. 50/1990
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 4, L. R. 48/1991
4Ottavo comma abrogato implicitamente da art. 72, comma 4, L. R. 48/1991
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 3, L. R. 64/1991
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 111, comma 7, L. R. 37/1993
Art. 64

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 6, L. R. 50/1990
Art. 65
 
All' articolo 52, primo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, le parole << fino a dodici semestralità consecutive >> sono sostituite dalle seguenti: << fino a venti semestralità consecutive >>.
Art. 66
 
Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dagli articoli 20, primo comma, e 53, ultimo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte con l' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, è prorogato al 30 giugno 1987 limitatamente ai casi in cui, alla data dell' entrata in vigore della presente legge, le domande di contributo non fossero ancora state accolte in via di massima.
La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche nei casi in cui le domande di contributo fossero state accolte dopo il 31 dicembre 1985.
In deroga alle disposizioni recate dagli articoli 20 e 53 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, così come modificata dall' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, ed integrate dai precedente commi, i soggetti che siano transitati dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, in seguito alla notifica non anteriore alla presente legge dell' ordinanza di demolizione dell' edificio, in base alle disposizioni di cui all' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono tenuti a presentare il progetto esecutivo di cui all' articolo 45, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, entro sei mesi dalla data di comunicazione del decreto di accoglimento di massima della domanda di contributo, ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
Le domande di proroga del termine di presentazione dei progetti esecutivi eventualmente presentate, ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, oltre i termini utili, sono fatte valide agli effetti del rilascio dei relativi provvedimenti.
Art. 67
 
Le domande intese a mutare in intervento privato le originarie domande di intervento pubblico, eventualmente presentate prima della data di entrata in vigore della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, le quali risultino conformi alle disposizioni contenute nell' articolo 53 della legge suindicata, sono fatte valide a tutti gli effetti.
I progetti relativi agli interventi richiesti dagli interessati dovranno essere presentati entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trovano applicazione gli articoli 18 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, 20, secondo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, 2 e 3 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36.
Art. 68

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 6, L. R. 50/1990
Art. 69
 
Le disposizioni previste dall' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono estese ai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che, dopo l' entrata in vigore della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9, siano incorsi nella decadenza dai contributi per inutile decorso del termine di ultimazione dei lavori.
Ai fini della riammissione ai contributi regionali, i termini per la presentazione delle domande di cui al sesto e al settimo comma del surrichiamato articolo 47 sono riaperti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per novanta giorni. Il termine di un anno per l' esecuzione dei lavori previsto dall' ottavo comma dell' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, termine già prorogato al 31 dicembre 1986 dall' articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987.
Sono fatte salve le domande di riammissione ai contributi, eventualmente presentate ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, oltre i termini utili ivi fissati, così come prorogati dall' articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9; le domande già respinte per ragioni di tardività possono essere ripresentate entro i termini di cui al precedente secondo comma.
Le disposizioni recate dal presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che siano decaduti dal contributo dopo l' entrata in vigore della presente legge.
Art. 70
Gli oneri finanziari e le spese posti o che saranno, eventualmente, posti a carico dei Comuni delle zone terremotate o della Regione per effetto di sentenze dell' Autorità giudiziaria, o di pronunce rese da collegi arbitrali, anche irrituali, per la risoluzione di controversie connesse all' esecuzione di contratti d' appalto di opere ed interventi pubblici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assunti a carico dell' Amministrazione regionale e ciò anche in supero ai limiti di spesa fissati dalle norme vigenti per le opere ed interventi predetti.
Sono pure assunte a carico dell' Amministrazione regionale le somme dovute dai Comuni delle zone terremotate o dalla Regione per effetto di sentenze dell' Autorità giudiziaria o di pronunce rese da collegi arbitrali, anche irrituali, nonché delle eventuali procedure giudiziarie conseguenti, relative a controversie connesse allo svolgimento di incarichi professionali previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per i fini di cui al presente articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
L' erogazione dei fondi ai Comuni può essere effettuata anche a titolo di rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per le causali di cui al presente articolo.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 69, comma 2, L. R. 50/1990
2Parole sostituite al primo comma da art. 69, comma 1, L. R. 50/1990
3Parole sostituite al secondo comma da art. 69, comma 1, L. R. 50/1990
4Articolo interpretato da art. 71, comma 1, L. R. 50/1990
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 1, L. R. 50/1990
6Integrata la disciplina del terzo comma da art. 72, comma 1, L. R. 50/1990
7Articolo interpretato da art. 24, comma 1, L. R. 48/1991
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 48/1991
9Integrata la disciplina del terzo comma da art. 25, comma 1, L. R. 48/1991
10Articolo interpretato da art. 55, comma 1, L. R. 37/1993
11Articolo interpretato da art. 56, comma 1, L. R. 37/1993
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, L. R. 37/1993
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, comma 1, L. R. 37/1993
14Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, terzo comma, L. R. 58/1982 nel testo modificato da art. 193, comma 1, L. R. 5/1994
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 16/1996
16Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 46, L. R. 13/1998
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 47, L. R. 13/1998
18Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 48, L. R. 13/1998
19Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 2, L. R. 13/2000
20Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 13/2002
21Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 4, L. R. 13/2002
22Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 93, L. R. 1/2004
23Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 24/2005
24Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 24/2005
25Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 44, L. R. 12/2006
Art. 71
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all' interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dei contratti d' appalto stipulati anteriormente all' entrata in vigore della presente legge dai Comuni per l' attuazione degli interventi pubblici di cui al precedente articolo 70, primo comma, sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri rituali, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri come sopra nominati, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione rientra il Comune che ha appaltato i lavori.
Il Collegio arbitrale giudica secondo le regole di diritto.
La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo entro il termine di cui all' articolo 46 del Capitolato generale d' appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con DPR 16 luglio 1962, n. 1063, la domanda davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del Codice di procedura civile e del Testo Unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche.
La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale, mediante la notifica, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione della richiesta della controparte, della determinazione di declinatoria sulla competenza arbitrale.
La parte attrice, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice ordinario competente a norma del precedente terzo comma.
Le clausole diverse da quanto disposto dal presente articolo, eventualmente contenute nei contratti di appalto di cui al primo comma, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero contenute nei relativi capitolati speciali, s' intendono modificate secondo il disposto del presente articolo, qualora l' appaltatore non esprima la propria contrarietà entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 66, comma 1, L. R. 26/1988
2Integrata la disciplina del sesto comma da art. 66, comma 2, L. R. 26/1988
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 1, L. R. 50/1990
4Integrata la disciplina del sesto comma da art. 72, comma 2, L. R. 50/1990
5Parole sostituite al quarto comma da art. 73, comma 1, L. R. 50/1990
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 48/1991
7Integrata la disciplina del sesto comma da art. 25, comma 2, L. R. 48/1991
Art. 72
 
Relativamente agli interventi pubblici da appaltarsi dai Comuni ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, gli stessi sono tenuti ad attenersi in sede di stipulazione del contratto d' appalto al sistema di risoluzione delle eventuali controversie tra l' Amministrazione committente e l' appaltatore previsto dall' articolo 47 del Capitolato generale d' appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con DPR 16 luglio 1962, n. 1063, come sostituito dall' articolo 16 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.