LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/01/1987
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 71
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all' interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dei contratti d' appalto stipulati anteriormente all' entrata in vigore della presente legge dai Comuni per l' attuazione degli interventi pubblici di cui al precedente articolo 70, primo comma, sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri rituali, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri come sopra nominati, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione rientra il Comune che ha appaltato i lavori.
Il Collegio arbitrale giudica secondo le regole di diritto.
La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo entro il termine di cui all' articolo 46 del Capitolato generale d' appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con DPR 16 luglio 1962, n. 1063, la domanda davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del Codice di procedura civile e del Testo Unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche.
La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale, mediante la notifica, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione della richiesta della controparte, della determinazione di declinatoria sulla competenza arbitrale.
La parte attrice, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice ordinario competente a norma del precedente terzo comma.
Le clausole diverse da quanto disposto dal presente articolo, eventualmente contenute nei contratti di appalto di cui al primo comma, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero contenute nei relativi capitolati speciali, s' intendono modificate secondo il disposto del presente articolo, qualora l' appaltatore non esprima la propria contrarietà entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 66, comma 1, L. R. 26/1988
2Integrata la disciplina del sesto comma da art. 66, comma 2, L. R. 26/1988
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 1, L. R. 50/1990
4Integrata la disciplina del sesto comma da art. 72, comma 2, L. R. 50/1990
5Parole sostituite al quarto comma da art. 73, comma 1, L. R. 50/1990
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 48/1991
7Integrata la disciplina del sesto comma da art. 25, comma 2, L. R. 48/1991