LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/01/1987
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 58
 
In via di interpretazione autentica, la previsione dell' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, si applica anche a favore di immobili di proprietà degli enti pubblici.
Nel caso in cui l' immobile appartenga al Comune, non si fa luogo alla stipula della convenzione prevista dall' articolo 75, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63; nondimeno, la destinazione d' uso approvata con il finanziamento dev' essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni.