LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  03/01/1987
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 57
Quando a motivo delle precarie condizioni statiche degli edifici non sia stato possibile effettuare, a cura dei soggetti interessati ai benefici previsti dall' articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, alcun intervento di riparazione, possono nondimeno essere finanziati interventi alternativi di ricostruzione dei medesimi edifici.
In tali casi, la domanda utilmente presentata dagli interessati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del sopraindicato articolo 19 della legge regionale n. 2 del 1982, è valida ai fini della concessione, anche in via di sanatoria, del contributo previsto dall' articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nella misura ridotta del 60%.
La domanda di contributo è integrata da una dichiarazione sindacale attestante il nesso di causalità del danno dagli eventi sismici del 1976 e la condizione di irrecuperabilità dell' edificio.
Sulla parte di spesa - determinata ai sensi del surrichiamato articolo 46 della legge regionale n. 63 del 1977 - non coperta dal contributo di cui al precedente secondo comma vengono inoltre concessi dei contributi ventennali costanti, pari all' 8%, da corrispondersi annualmente.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, comma 1, L. R. 26/1988
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 67, L. R. 50/1990
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 60, L. R. 40/1996