LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/01/1987
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 52
 
I benefici previsti dall' articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estesi, in via di sanatoria, alle opere ivi considerate intraprese dagli interessati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Il contributo è concesso sulla base della spesa effettivamente sostenuta dall' interessato e debitamente documentata, ovvero risultante da perizia giurata o da perizia tecnica del Comune redatte secondo criteri di stima ancorati ai valori correnti al tempo della realizzazione del manufatto.
Sono ammesse a contributo anche le spese tecniche di progettazione e di direzione lavori nei limiti della tariffa professionale.
Ai fini della concessione del contributo si prescinde dal parere di cui all' articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45.
Le domande di contributo devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.