LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/01/1987
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 41
 
Anche in deroga alle disposizioni contenute nell' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, le disposizioni previste dall' articolo 16, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono estese in favore dei soggetti ai quali sia stato notificato - a cura della Regione - il provvedimento di cancellazione dell' edificio dagli elenchi approvati ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine di 60 giorni indicato al primo comma del citato articolo 16 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, decorre dalla notifica del provvedimento di cancellazione, salvo che tale provvedimento sia già stato adottato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel qual caso il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di contributo decorre dalla predetta data.
I titolari degli edifici cui sia stato notificato il provvedimento di cancellazione dagli elenchi, i quali abbiano comunque titolo a conseguire le provvidenze recate dalle leggi di intervento a favore delle zone terremotate, possono presentare la relativa domanda entro lo stesso termine di 60 giorni.
Il progetto relativo all' intervento richiesto dagli interessati dovrà essere presentato entro e non oltre sei mesi dalla data di accoglimento della domanda.