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Indice:
L.R. n. 55/1986
CAPO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
CAPO II
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
CAPO III
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
CAPO IV
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
CAPO V
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 71
Art. 72
CAPO VI
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Art. 85
Art. 86
Art. 87
Art. 88
Art. 89
Art. 90
Art. 91
Art. 92
Leggi regionali
Legge regionale
19 dicembre 1986
, n.
55
Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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TESTO STORICO
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 19/12/1986, N. 129
Data di entrata in vigore:
03/01/1987
Materia:
440.06
-
Calamità naturali - Protezione civile
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 36
(2)
Nei casi previsti dall'
articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35
, coloro che occupavano l' edificio, alla data del 6 maggio 1976, a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento possono presentare la domanda per ottenere le provvidenze previste dalla
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63
, entro 60 giorni dalla data di effettiva demolizione dell' edificio. Qualora la demolizione dell' edificio sia già avvenuta alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda decorre dalla predetta data.
(1)
Negli stessi casi di cui al comma precedente, la possibilità per i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull' immobile di transitare dalla
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30
, alla
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63
, deve intendersi esclusa - in via di interpretazione autentica - quando i soggetti sopra richiamati non abbiano presentato alcuna domanda sulla
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30
, o la abbiano presentata fuori termine, ovvero difettino di taluno dei requisiti soggettivi essenziali per l' accoglimento della domanda utilmente presentata ai sensi della citata
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30
.
I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dei soggetti indicati al primo comma del presente articolo, ai sensi dell'
articolo 48, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63
, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fatti salvi, in presenza di ogni altro requisito, quando la domanda di contributo sia stata presentata entro i termini indicati dall'
articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35
.
Note:
1
Integrata la disciplina del primo comma da art. 23, L. R. 48/1991
2
Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 32, L. R. 13/2002
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative