LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  03/01/1987
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 30
È in facoltà dei soggetti aventi diritto ai contributi ventennali costanti previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, chiedere che le annualità di contributo loro spettanti vengano capitalizzate al valore attuale ed erogate in unica soluzione.
La domanda di capitalizzazione delle annualità di contributo è presentata alla Segreteria generale straordinaria.
Il beneficio della capitalizzazione non può essere accordato se l' interessato non abbia compiuto 60 anni di età al momento della presentazione della relativa domanda. In ogni caso la capitalizzazione delle annualità di contributo non può essere disposta quando all' avente diritto sia già stato concesso il contributo e sia già stato emesso il relativo ruolo di spesa fissa.
Fatto salvo quanto disposto dal comma successivo, il saggio di capitalizzazione è stabilito nella misura del dodici per cento per le annualità di contributo che competono sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale, e nella misura del sette per cento in ogni altro caso.
Qualora la ricostruzione degli edifici distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici venga attuata mediante ambiti unitari di ricostruzione, il contributo ventennale costante eventualmente spettante all' avente diritto sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale, ovvero sulle maggiori superfici consentite oltre i parametri delle esigenze abitative stabiliti dal DPGR 26 gennaio 1978, n. 067/Pres., può essere, a domanda - da inoltrarsi pure alla Segreteria generale straordinaria -, determinato al valore attuale calcolato al saggio d' interesse del dieci per cento.
Il beneficio della capitalizzazione non è subordinato al requisito di cui al terzo comma del presente articolo.
L' importo capitalizzato viene determinato dalla Segreteria generale straordinaria e comunicato al Sindacato, il quale lo porrà in detrazione dal prezzo di cessione dell' immobile ricostruito, quale risulta determinato in applicazione dell' articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni.
L' operazione di cui al comma precedente non può in alcun caso comportare un saldo attivo a favore del beneficiario.
La stessa operazione è effettuata anche nei casi in cui il beneficiario abbia già ricevuto in assegnazione l' immobile ricostruito e, per tale titolo, abbia già versato le somme poste s suo carico - in unica soluzione -, ovvero si trovi a versare le medesime somme ratealmente, ai sensi dell' articolo 52 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.
Le somme che risultino indebitamente versate dagli interessati saranno loro restituite senza alcuna maggiorazione d' interessi dal Sindaco competente per territorio. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1Derogata la disciplina del terzo comma da art. 90, comma 1, L. R. 26/1988
2Derogata la disciplina del settimo comma da art. 47, L. R. 37/1993
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 39, comma 1, L. R. 40/1996
4Derogata la disciplina del terzo comma da art. 39, comma 3, L. R. 40/1996
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002