LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/01/1987
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 21
 
L' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte con l' articolo 29 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è così modificato:
- al primo comma, la lettera c) del punto 3) è sostituita dalla seguente:
<< c) ricoverati negli alloggi provvisori per motivi connessi alla perdita dell' alloggio a causa degli eventi sismici. Il requisito del ricovero è documentato mediante apposita attestazione del Sindaco del Comune di residenza dell' aspirante; >>;
- al settimo comma, le parole << dagli articoli 48, 49 e 51 della presente legge. >> sono sostituite dalle parole << dalla presente legge e, in via subordinata, ai soggetti ricoverati negli alloggi provvisori per motivi connessi alla perdita dell' alloggio a causa degli eventi sismici. >>;
- il nono comma è sostituito dal seguente: << L' alienazione degli immobili in favore dei Comuni non comporta violazione dei divieti posti dagli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il negozio di alienazione abbia ad oggetto un immobile, assistito da contributo, ancora in corso di costruzione o di ristrutturazione, il Comune certifica lo stato di attuazione dell' opera e ne determina le relative spese. Al soggetto beneficiario viene riconosciuta la corrispondente quota di contributo in conto capitale, anche in via di riammissione, ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive integrazioni. Con il relativo provvedimento comunale viene revocata la restante quota di beneficio. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dal negozio di alienazione, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso. >>;
<< Trovano applicazione le disposizioni previste dal precedente nono comma. >>;
- al sedicesimo comma, dopo le parole << anche se privi dei requisiti soggettivi per l' accesso agli alloggi di edilizia sovvenzionata >>, sono aggiunte le parole << ivi compreso il requisito della residenza o dello svolgimento dell' attività lavorativa nel Comune o nei Comuni indicati nel bando di concorso indetto dallo IACP competente per territorio >>.