LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/01/1987
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 10
Con riferimento agli interventi edilizi finanziati mediante aperture di credito tratte su capitoli di spesa assegnati alla Segreteria generale straordinaria, il soggetto intestatario dell' ordine di accreditamento deve intendersi autorizzato ad utilizzare le somme derivanti da economie eventualmente realizzate a seguito di ribassi d' asta o durante l' esecuzione dei lavori, per il finanziamento di perizie suppletive e di variante, nel rispetto delle finalità dell' opera.
Sono fatti salvi i provvedimenti eventualmente assunti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del precedente comma.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, L. R. 37/1993
2Articolo interpretato da art. 14, comma 11, L. R. 13/2000