LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  03/01/1987
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 82
 
I contratti di lavoro a termine previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 16 agosto 1976, n. 38, e 31 maggio 1977, n. 29, tutt' ora in essere in forza delle proroghe operate dall' articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 1980, n. 1, dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 92, dall' articolo 20 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 6, dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 3, dall' articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 6 e dall' articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, concernenti il personale che non ha ancora trovato definitiva collocazione presso gli Enti indicati all' articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, sono ulteriormente prorogati sino a tutto il 31 dicembre 1987.
Gli Enti di attuale appartenenza del personale anzidetto deliberano quindi, distintamente per ogni singolo nominativo, la proroga del rapporto di lavoro e stipuleranno, conseguentemente, apposito atto aggiuntivo entro il termine di quarantacinque giorni decorrente dal 1 gennaio 1987 ovvero, eventualmente, dalla diversa posteriore data di entrata in vigore della legge indicata dal successivo quarto comma.
La deliberazione di proroga ed il relativo atto aggiuntivo dovranno pervenire alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli entro i successivi sessanta giorni.
L' efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all' entrata in vigore della legge recante proroga del termine posto dall' articolo 18, quarto comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828.