LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/01/1987
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 67
 
Le domande intese a mutare in intervento privato le originarie domande di intervento pubblico, eventualmente presentate prima della data di entrata in vigore della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, le quali risultino conformi alle disposizioni contenute nell' articolo 53 della legge suindicata, sono fatte valide a tutti gli effetti.
I progetti relativi agli interventi richiesti dagli interessati dovranno essere presentati entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trovano applicazione gli articoli 18 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, 20, secondo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, 2 e 3 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36.