LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/01/1987
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 59
 
In ragione della complessità degli adempimenti connessi all' operazione di ricognizione delle aree destinate ad insediamenti abitativi e necessari per il completamento del processo ricostruttivo, il termine previsto dall' articolo 1, primo comma, della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, è prorogato al 31 dicembre 1987.
Fino alla data sopraindicata il Segretario generale straordinario è autorizzato - in via eccezionale - ad erogare ai soggetti aventi titolo un' anticipazione sino al 90% dell' indennità loro spettante in deroga agli articoli 1 e 2 della citata legge regionale 30 agosto 1984, n. 45.
Le spese per il ripristino delle aree occupate da insediamenti abitativi di carattere provvisorio, nonché delle aree adibite a deposito di materiali di risulta, spese sostenute dai Comuni o dai proprietari prima della data di entrata in vigore della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, sono assunte a carico della Regione, in via di sanatoria, in misura non superiore a quella stabilita con DPGR 8 agosto 1986, n. 2112/Sgs.
Nei limiti suindicati, le spese ammesse a rimborso sono liquidate avuto riguardo alle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, ovvero risultanti da perizia tecnica di stima del Comune.