LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/01/1987
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 33
 
Per gli interventi assistiti dai benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, il Sindaco ha facoltà di prorogare il termine di ultimazione dei lavori anche per motivi diversi da quelli previsti dalla vigente legislazione.
La proroga è concessa su istanza motivata, da presentarsi prima della scadenza del termine di ultimazione dei lavori.
Detto termine può essere prorogato anche più volte, purché, complessivamente, il periodo coperto dai provvedimenti di proroga non superi il doppio del periodo di esecuzione dei lavori assentito con la concessione edilizia originaria.
I provvedimenti di proroga eventualmente disposti prima della data di entrata in vigore della presente legge, i quali risultino conformi alle previsioni contenute nei precedenti commi sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 62, comma 1, L. R. 50/1990