LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/01/1987
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 18
 
I contributi di cui all' articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano stati concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge agli insegnanti di scuole statali, ai dipendenti delle aziende autonome statali, nonché al personale militare di carriera e della polizia di Stato possono essere integrati, a domanda da presentarsi al Comune entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla misura del 100%, a condizione che gli interessati avessero, alla data del 6 maggio 1976, effettiva dimora nell' alloggio andato distrutto o demolito a causa degli eventi sismici.
La concessione del contributo è disposta previo conguaglio dell' importo complessivo delle rate di contributo ventennale costante eventualmente già riscosse sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale.
L' importo delle rate soggetto a conguaglio è attestato da dichiarazione della Segreteria generale straordinaria.
Resta ferma l' indicizzazione del contributo integrativo alla data del decreto di concessione emesso ai sensi dell' articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.