LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/01/1987
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 14
 
Il trasferimento ai soci della proprietà degli alloggi in corso di ricostruzione a cura delle cooperative edilizie, accompagnato dalla volturazione ai medesimi soci della concessione edilizia intestata alla cooperativa, esplica efficacia sanante nei confronti dei provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente intestati ai singoli soci, ai sensi dell' articolo 42, settimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni e integrazioni.
Nei confronti dei provvedimenti considerati al primo comma, uguale efficacia sanante esplica la assegnazione degli alloggi disposta - a lavori ultimati - dalla cooperativa edilizia a favore dei singoli soci. Nell'ipotesi in cui, per motivi indipendenti dalla volontà della cooperativa edilizia, non sia possibile disporre l'assegnazione degli alloggi, l' effetto di sanatoria è collegato al rilascio di una dichiarazione del Sindaco attestante che gli alloggi sono stati ricostruiti a cura della cooperativa edilizia medesima cui i beneficiari appartengono o sono appartenuti.
Nel caso di alloggi che si rendano disponibili, per decadenza, rinuncia o altre cause di cessazione della qualità di socio di cooperativa, prima dell' assegnazione in proprietà individuale, può addivenirsi all' assegnazione dei predetti alloggi in favore di altri soci aventi diritto ai contributi di cui al Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
A favore di coloro che subentrano nell' assegnazione degli alloggi resisi disponibili nei modi di cui al precedente comma è disposta la volturazione del decreto di concessione del contributo già emesso al nome del socio cessato dalla cooperativa. In sede di volturazione del decreto di concessione, si procede al conguaglio dei contributi già concessi al nome del socio cessato con quelli spettanti al socio subentrato, fermi restando gli originari indici di aggiornamento del contributo oggetto di volturazione. Il recupero delle eventuali somme eccedenti è effettuato con azione rivolta nei confronti della cooperativa delegata alla riscossione del contributo.
La domanda utilmente presentata dal socio cessato dalla cooperativa è valida ai fini dell' emissione di un nuovo decreto di concessione dei contributi di cui al Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, con l' applicazione degli originari indici di aggiornamento recati nel decreto di concessione del contributo volturato al nome del socio subentrato.
Note:
1Terzo comma abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 26/1988
2Aggiunti dopo il terzo comma 3 commi da art. 59, comma 2, L. R. 26/1988
3Parole aggiunte al secondo comma da art. 60, comma 1, L. R. 50/1990