LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 1986, n. 51

Interventi finanziari nonché modifiche ed integrazioni di leggi regionali concernenti il settore del commercio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/12/1986
Materia:
220.02 - Commercio

CAPO II
 Modifiche alle leggi regionali 3 giugno 1978, n. 49
e 5 giugno 1967, n. 9
Art. 4
 
L' erogazione dei contributi concessi ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è subordinata alla persistenza della destinazione dei beni, cui i contributi sono stati destinati, alle finalità che ne hanno determinato la concessione.
Per l' erogazione delle rate dei contributi di cui al comma precedente non è necessario il rilascio di alcuna attestazione da parte dell' istituto finanziatore o degli uffici o enti competenti. È peraltro fatto obbligo agli enti mutuanti di comunicare alla Direzione regionale del commercio e del turismo, fornendo la relativa documentazione, qualsiasi mutamento delle condizioni stabilite dal decreto di concessione ed in particolare:
a) mutamenti nella destinazione economica dei beni per i quali il contributo è stato concesso;
b) mutamenti nella situazione giuridica dell' impresa beneficiaria;
c) variazioni della durata e dell' ammontare del mutuo o del finanziamento cui si riferisce il contributo.

Art. 5
 
Le norme di cui al precedente articolo 4 si applicano anche per l' erogazione dei ratei di contributo concessi ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1967, n. 9.