LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1986
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO IV
 Interventi nei settori del commercio e dei servizi
Art. 17
 Acquisto obbligazioni Istituto di Mediocredito
per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia
Al fine di agevolare l' accesso al credito da parte delle imprese del settore commerciale, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia fino ad un ammontare di lire 13.000 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l' interesse che sarà autorizzato dalla Banca d' Italia.
Con deliberazione della Giunta regionale proposta dall' Assessore regionale alle finanze, di concerto con l' Assessore regionale al commercio e turismo, sono stabilite le modalità dell' operazione di cui al precedente comma.
L' Assessore regionale alle finanze è autorizzato a stipulare con l' Istituto di Mediocredito del Friuli - Venezia Giulia apposita convenzione per l' attuazione di quanto previsto dai precedenti primo e secondo comma.
A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 13.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1986 e lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1987-1988.
Il predetto onere di lire 13.000 milioni fa carico al capitolo 6859 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 73, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 12, L. R. 36/1996
Art. 18
 Contributi in conto interessi alle imprese di spedizione
e di autotrasporto
Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, così come integrato dall' articolo 33 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 250 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
L' onere di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 6642 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 19
 Operazioni di locazione finanziaria
delle imprese di autotrasporto
Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.
L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 6643 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.