LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1986
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 43
 Commercio e turismo
La spesa di complessive lire 16.500 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata, rispettivamente, per lire 6.000 milioni per l' anno 1986, con il primo comma dell' articolo 23 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, per lire 3.000 milioni per l' anno 1986, con il primo comma dell' articolo 15 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36, e per lire 7.500 milioni per gli anni 1986 e 1987, con il primo comma dell' articolo 23 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene ridotta di lire 1.500 milioni per l' anno 1986. La suddivisione annuale di tale spesa viene modificata in lire 5.000 milioni per l' anno 1986, lire 4.000 milioni per l' anno 1987 e lire 6.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6469 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Il limite d' impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato con l' articolo 21 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, ed iscritto sul capitolo 6477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene ridotto di lire 1.500 milioni a decorrere dall' anno 1986.
Le annualità relative vengono ridotte di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1994.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 15.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata, rispettivamente, per lire 5.000 milioni per l' anno 1986, con il primo comma dell' articolo 14 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 42, e per lire 10.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, con il primo comma dell' articolo 24 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene modificata in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.