LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45

Interventi regionali per favorire la realizzazione di nuove iniziative promosse dalle società finanziarie delle Partecipazioni statali e/o da società di promozione industriale nonché di iniziative collegate alle attività produttive delle PPSS.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/11/1986
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico
220.01 - Industria

Art. 15
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l' anno 1986 e di lire 1.300 milioni per l' anno 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 12 - Categoria IX - il capitolo 8759 con la denominazione: << Spese per l' esecuzione di studi di fattibilità e progettazioni di piani e di opere di preminente interesse per la regione e per il rafforzamento della base produttiva anche avvalendosi di collaborazioni esterne con società ed imprese a prevalente capitale statale >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 700 milioni per l' anno 1986 e di lire 1.300 milioni per l' anno 1987.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).