LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

TITOLO V
 DISCIPLINA
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
CAPO I
 Definizioni
Art. 27
 Servizi di linea
I servizi di linea di trasporto pubblico locale di competenza regionale comprendono i servizi svolti su strada e su percorso prestabilito e adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose.
Essi sono effettuati - in via ordinaria - in modo continuativo o periodico, anche a carattere stagionale, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite ed offerta indifferenziata, anche rivolta a fasce omogenee di utenti.
Ai fini della esatta individuazione di ogni linea si considera che:
1) ogni itinerario tra due capolinea costituisce una linea;
2) non costituiscono linea autonoma i servizi - regolarmente autorizzati - che interessano un solo tratto dell' itinerario:
- diramazioni dall' itinerario principale;
- deviazioni, provvisorie o saltuarie;
- prolungamento, da uno dei due capolinea per un numero di corse e/o per un periodo limitato di tempo, a località normalmente non servite.
Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 27, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 28
 Forme di esercizio
I servizi pubblici di linea di trasporto pubblico locale per trasporto di persone e cose possono essere gestiti in regime di concessione:
a) in economia dagli enti locali territoriali;
b) mediante aziende speciali degli Enti locali o di loro Consorzi;
c) mediante aziende pubbliche e private.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 29
 Unità di gestione
Quale che sia la forma di esercizio prescelto, allo svolgimento dei servizi di linea si provvede per unità di gestione.
Agli effetti della presente legge, si intende per unità di gestione l' unità organizzativa più conveniente per economicità, efficienza e produttività in cui sia dato suddividere la rete regionale dei servizi di linea e ciascuna rete dei bacini di traffico.
L' unità di gestione è costituita da una ponderata combinazione di servizi di linea od anche da un solo servizio di linea, che presenti le caratteristiche di cui al precedente comma.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
CAPO II
 Servizi di linea
in regime di concessione
Art. 30
 Servizi in regime di concessione
Principi di gestione
La concessione di esercizio di linea deve disporsi per unità di gestione, costituita come da articolo 29 della presente legge.
Le concessioni di esercizio di linea ordinaria possono essere provvisorie o definitive.
Le concessioni provvisorie hanno la durata massima di un anno e sono revocabili in ogni tempo.
Le concessioni provvisorie sono prorogabili di un solo anno; decorsa la proroga, possono essere rilasciate solo concessioni definitive.
Le concessioni definitive sono rilasciate per una durata non inferiore a tre anni e non superiore a nove.
Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 30, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 11/1996
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 4, L. R. 11/1996
4Derogata la disciplina del quarto comma da art. 1, comma 3, L. R. 11/1996
5Derogata la disciplina del quinto comma da art. 1, comma 4, L. R. 11/1996
6Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
7Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 31
 Assegnazione delle concessioni
Le concessioni sono accordate ad aziende o imprese che posseggano adeguati requisiti di idoenità tecnica e di capacità finanziaria e che accettino di svolgere il servizio secondo le previsioni e le prescrizioni del piano regionale per il trasporto pubblico locale e dei relativi piani di bacino, con l' osservanza delle condizioni tecniche, amministrative ed economiche stabilite nell' apposito disciplinare.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 32
 Contenuti dell' atto di concessione
Con delibera della Giunta regionale verrà provveduto alla adozione di un disciplinare - tipo, al quale dovranno uniformarsi gli atti di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale.
In ogni caso, nei capitolati delle concessioni debbono essere contenuti:
1) il complesso dei collegamenti che il concessionario è tenuto ad assicurare;
2) la estensione chilometrica della rete da servire;
3) la percorrenza totale annua, espressa in chilometri;
4) l' indicazione delle fermate e del relativo frazionamento tariffario;
5) il numero di veicoli occorrenti per lo svolgimento del servizio nonché la loro tipologia ed identificazione;
6) il riconoscimento del diritto dell' ente concedente di imporre l' effettuazione delle corse e degli orari che, a suo insindacabile giudizio, riterrà conformi al pubblico interesse.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 33
 Obblighi del concessionario
Il concessionario è tenuto all' osservanza di tutte le disposizioni fornite dall' Amministrazione regionale o dall' ente concedente per assicurare la regolarità dell' esercizio dei servizi pubblici di trasporto passeggeri.
In particolare, il concessionario è tenuto a dotarsi di un regolamento di vettura uniformato ad un disciplinare - tipo deliberato dalla Giunta regionale.
È tenuto altresì a fornire agli organi preposti alla vigilanza dati e documentazione statistiche concernenti il servizio.
Le violazioni alle disposizioni, che determinano pregiudizio al regolare esercizio dei servizi di linea, sono perseguite comunque ai sensi dell' articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Restano fermi gli obblighi, a carico del concessionario, previsti da leggi dello Stato, per il trasporto di effetti postali.
Prima di attuare il servizio, il concessionario dà esecuzione agli adempimenti imposti dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di regolarità della gestione e di sicurezza dell' esercizio, fornendone prova all' ente concedente.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 34
 Rinnovo della concessione
Per il rinnovo delle concessioni definitive, hanno diritto di preferenza, a parità di condizioni:
a) i precedenti concessionari degli stessi autoservizi, sempreché li abbiano esercitati regolarmente;
b) i concessionari di altri servizi pubblici di trasporto, che operino come concorrenti ovvero che costituiscano diretta integrazione di detti servizi;
c) i concessionari di altri servizi pubblici di trasporto regionale.
In caso di pluralità di concorrenti nel subentro, sempre a parità di condizioni, la concessione è assegnata secondo valutazioni discrezionali dell' Amministrazione concedente.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 35
 Variazione o sostituzione
dell' impresa concessionaria
Qualsiasi variazione o sostituzione, anche temporanea, della ditta concessionaria deve essere preventivamente approvata dall' ente che ha disposto la concessione.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 36
 Revoca della concessione
L' ente concedente ha facoltà di revocare la concessione con atto motivato, nel caso vengano meno le ragioni di interesse pubblico che avevano a suo tempo giustificato il rilascio, in particolare in dipendenza delle modifiche e delle revisioni dei piani, regionale o di bacino, del trasporto pubblico locale.
In caso di revoca nessuno indennizzo spetta al concessionario revocato.
Potranno essere invece rilevati dal subentrante gli impianti fissi ed il materiale mobile, sulla valutazione dei quali, in caso di mancato accordo, sarà chiamato a pronunciarsi un collegio arbitrale composto da tre membri: uno nominato dall' Amministrazione concedente, uno dal concessionario revocato, uno dal Presidente del Tribunale amministrativo del Friuli - Venezia Giulia.
Resta comunque riservata all' accordo tra le parti la valutazione degli altri elementi patrimoniali dell' azienda revocata.
Nella stima dei beni mobili ed immobili dovrà essere detratto l' importo degli eventuali contributi corrisposti dall' Amministrazione statale o dall' Amministrazione regionale al concessionario revocato per l' acquisizione dei medesimi.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 37
 Decadenza della concessione
Il concessionario incorre nella decadenza della concessione qualora:
a) non inizi il servizio dalla data fissata nella concessione;
b) non ottemperi alle disposizioni impartite dall' ente concedente, in particolare, in materia di sicurezza;
c) non osservi gli obblighi contenuti nell' atto di concessione;
d) si rifiuti di eseguire il trasporto di effetti postali.
La pronuncia di decadenza deve essere preceduta da motivata e formale contestazione al concessionario.
La decadenza per le inadempienze di cui al primo comma non attribuisce alcun diritto di indennizzo.
Al subentrante si applica quanto disposto dal terzo e quinto comma del precedente articolo 36.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 38
 Revoca e decadenza. Obbligo di notifica
I provvedimenti di revoca, modifica e decadenza della concessione sono notificati, a cura degli organi competenti ad emetterli, agli interessati entro dieci giorni dalla loro esecutività.
Avverso i provvedimenti è ammessa opposizione allo stesso organo che li ha emanati, che decide con provvedimento definitivo.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 39
 Organici
Al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio nonché la continuità del relativo esercizio, le imprese concessionarie sono tenute a predisporre le tabelle descrittive della dotazione organica degli addetti e delle diverse forme d' impiego del personale sulle linee.
Le tabelle sono approvate dall' ente concedente.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 40
 Responsabilità dell' esercizio
L' azienda concessionaria di servizio di trasporto pubblico di linea è tenuta a dotarsi di un responsabile tecnico della gestione che risponda del regolare svolgimento del servizio e della sicurezza del relativo esercizio nei confronti dell' ente preposto alla vigilanza.
Ai fini della designazione del responsabile di cui al primo comma si dovrà previamente accertare il possesso di requisiti di professionalità tecnica ed amministrativa in relazione all' incarico conferito.
La designazione di cui al precedente comma è approvata dall' ente concedente.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 41
 Orari
Gli orari dei servizi di linea e le eventuali variazioni sono sottoposti all' approvazione dell' ente concedente.
Al fine di consentire la pubblicazione di un orario regionale finalizzato a favorire la fruizione dei servizi da parte degli utenti, la Regione emana direttive, da approvarsi dalla Giunta regionale, per la formazione e diffusione dello stesso.
Le aziende concessionarie sono tenute a fornire tutti gli elementi utili alla redazione del predetto orario regionale.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 42
 Distrazione dei veicoli
I veicoli adibiti al servizio pubblico di linea non possono essere distolti dallo stesso senza autorizzazione dell' ente concedente.
L' autorizzazione di cui al comma precedente è concessa subordinatamente all' accertamento che resti garantita la regolarità dei servizi di linea e - comunque - per servizi di durata non superiore alle 72 ore consecutive, fatta salva altresì la competenza degli organi del Ministero dei trasporti ed il pagamento della relativa tassa.
L' impresa concessionaria che impieghi veicoli immatricolati per servizio pubblico di linea per esercitare servizi fuori linea è tenuta alla compilazione ed all' aggiornamento - in via preventiva - di un registro contenente:
a) targa del veicolo usato;
b) estremi dell' itinerario fuori linea;
c) data e orario del servizio;
d) chilometri percorsi;
e) introito complessivo;
f) committente il servizio;
g) generalità dei dipendenti impiegati nel servizio.
La Giunta regionale potrà determinare le relative tariffe secondo quanto previsto dall' ultimo comma del successivo articolo 46.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 43
 Agevolazioni di viaggio
per determinate categorie di utenti
È vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti, al di fuori delle disposizioni che seguono.
In applicazione dei principi contenuti nella vigente normativa statale, hanno diritto a fruire della libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale di linea i titolari di tessera di libera circolazione rilasciate dall' Amministrazione statale.
Hanno altresì diritto alla libera circolazione:
- ogni soggetto, in servizio, individuato dalle norme statali, che usi trasporti pubblici locali, quali i funzionari e gli operatori della Polizia di Stato, gli ufficiali, i sottufficiali e gli agenti delle forze di Pubblica Sicurezza (carabinieri, guardie di finanza e guardie carcerarie);
- i dipendenti regionali del Servizio trasporti e traffici in servizio di vigilanza;
- i dipendenti delle Amministrazioni provinciali incaricati della vigilanza negli ambiti di rispettiva competenza.
Possono fruire di trasporto gratuito sui servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano di linea:
- i grandi invalidi civili, di guerra, civili di guerra, per servizio e del lavoro e relativi accompagnatori, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti e vistate dal Sindaco del Comune di residenza;
- i ciechi di guerra, i ciechi civili, i sordomuti e relativi accompagnatori, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti e vistate dal Sindaco del Comune di residenza;
- gli invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio appartenenti alle categorie dalla II alla V incluse, gli invalidi civili e gli invalidi del lavoro con invalidità non inferiore a 2/3, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti e vistate dal Sindaco del Comune di residenza;
- i Cavalieri di Vittorio Veneto dotati di formale provvedimento di nomina;
- i minori di età che non superino il metro di altezza.
Sono ammesse altresì - limitatamente alle linee gestite dai rispettivi datori di lavoro - le agevolazioni di viaggio previste dall' articolo 34 - primo comma - dell' allegato A del RD 8 gennaio 1931, n. 148, per gli agenti e loro familiari, dipendenti da aziende soggette alle norme dell' equo trattamento.
Ulteriori agevolazioni nei limiti di legge sono individuate dalla Giunta regionale in sede di determinazione delle tariffe di trasporto pubblico locale.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 44
 Infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie
Nei casi di violazione delle norme contenute nel presente articolo, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie da lire 250.000 a lire 1.500.000.
Costituiscono comunque infrazione alle norme che disciplinano i servizi pubblici di trasporto locale, ove non preventivamente autorizzati dall' Ente concedente:
a) variazione dei percorsi di esercizio concessi;
b) variazione degli orari di esercizio concessi;
c) inosservanza delle prescrizioni di esercizio;
d) mancato pagamento della tassa di concessione regionale.
Costituiscono infrazione grave alle norme che disciplinano i servizi pubblici di trasporto locale:
e) variazione o mancata applicazione delle tariffe fissate dall' Amministrazione regionale;
f) contestuale violazione plurima delle infrazioni di cui ai commi precedenti, o recidiva specifica in ciascuna di esse;
g) soppressione, non notificata, in tutto o in parte, di linee o corse, previste nelle concessioni di esercizio;
h) infrazioni a prescrizioni o norme di sicurezza, sia sotto il profilo tecnico che assicurativo;
i) impiego di personale addetto al movimento inidoneo o privo di legittimazione;
l) distrazione di materiale rotabile priva di autorizzazione.
Le fattispecie sanzionabili ai sensi delle precedenti lettere da a) a d) sono punite con la sanzione pecuniaria da un minimo di lire 250.000 ad un massimo di lire 750.000.
Le fattispecie sanzionabili ai sensi delle precedenti lettere da e) a l) sono punite - fatta salva ogni altra conseguenza amministrativa o penale - da un minimo di lire 750.000 ad un massimo di lire 1.500.000.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 45
 Concessioni per la costruzione
e l' esercizio di autostazioni
La concessione per la costruzione e l' esercizio di un' autostazione ad uso di più servizi pubblici di linea, inserita in un piano di bacino, è rilasciata dall' Assessore alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, sentito il Comitato regionale per il trasporto pubblico locale, fatte salve le competenze del Comune interessato in materia urbanistica.
In difetto di specifiche previsioni dei piani di bacino, la localizzazione di una nuova autostazione è subordinata al parere della Provincia interessata.
L' atto di concessione determina la durata della medesima e il regolamento di gestione.
Le spese di esercizio e di ammortamento dell' autostazione sono a carico del concessionario della stessa.
I concessionari dei servizi di linea, facenti capo all' autostazione, concorrono alle spese di esercizio e di ammortamento nella misura e secondo le modalità stabilite, caso per caso, nel regolamento di gestione, tenuto conto delle possibilità di ciascuna azienda e delle condizioni dei servizi da essa esercitati.
Il Comune interessato può rendere obbligatorio l' uso dell' autostazione, nel caso in cui più servizi facciano scalo in punti diversi di uno stesso centro abitato.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
CAPO III
 Servizi non di linea in regime di autorizzazione
Art. 46
 Servizi in regime di autorizzazione. Modalità
I trasporti collettivi con autobus ad uso privato sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.
L' autorizzazione e rilasciata dall' Assessore regionale alla viabilità, ai trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, se il percorso interessa più bacini di traffico, dal Presidente della Provincia, se il percorso si svolge all' interno di un solo bacino di traffico.
L' autorizzazione per adibire, in via eccezionale, a noleggio con conducente, l' autobus destinato a servizio di linea è rilasciata dall' ente che ha accordato la concessione delle linee alle quali l' autobus è adibito.
Le linee autorizzate non sono tenute all' osservanza delle norme tariffarie e di servizio previste dalle leggi regionali per le linee ordinarie.
La Giunta regionale con apposita deliberazione, può determinare le tariffe minime o massime e le modalità di esercizio dei trasporti di cui al presente articolo, al fine di garantire uniformità tariffaria su tutto il territorio regionale.
Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 46, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 47
 Servizi in regime di autorizzazione. Categorie
Ai sensi del precedente articolo 46, sono soggetti, in particolare, ad autorizzazione amministrativa i servizi:
- speciali, destinati prevalentemente a specifici gruppi di utenti ed effettuati in modo non continuativo;
- gran turismo, aventi il fine di valorizzare caratteristiche storiche o ambientali dei luoghi da essi collegati;
- occasionali, destinati a soddisfare esigenze contingenti e temporanee;
- sperimentali, aventi lo scopo di accertare elementi e caratteristiche del traffico, ovvero di collaudare particolari modalità di esercizio o nuove tecnologie.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.