LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

TITOLO II
 LA PIANIFICAZIONE
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
CAPO I
 Il piano regionale
per il trasporto pubblico locale
Art. 5
 Finalità e contenuti del piano regionale
per il trasporto pubblico locale
Al fine di assicurare un sistema coordinato e integrato di trasporto per la mobilità delle persone e di favorire, altresì, l' integrazione strada - ferrovia, la Regione predispone il piano regionale per il trasporto pubblico locale.
Il piano regionale per il trasporto pubblico locale in armonia con gli indirizzi del piano regionale integrato dei trasporti ed in attuazione dei medesimi:
a) definisce la rete delle linee regionali di trasporto pubblico locale;
b) stabilisce le singole unità di gestione, costituite da una o più linee;
c) enuncia le direttive e i criteri cui devono conformarsi i piani di bacino del trasporto pubblico locale;
d) enuncia i criteri di economicità, di efficienza, di produttività - anche con il ricorso a valori parametrici - cui debbono ispirarsi o uniformarsi i servizi;
e) individua ed enuncia i criteri di intervento finanziario della Regione nel settore, sia in riferimento alle spese di gestione che di investimento;
f) determina le forme di coordinamento dei vari servizi e dei modi di trasporto.
Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 5, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 6
 Elementi del piano regionale
per il trasporto pubblico locale
Il piano regionale per il trasporto pubblico locale consta:
a) di una illustrazione esplicativa delle finalità e degli obiettivi specifici che si intendono perseguire con il piano stesso;
b) dell' individuazione grafica sul territorio delle linee di interesse regionale di trasporto pubblico locale;
c) dell' elencazione delle linee e dei percorsi assistibili da contributo a carico del Fondo nazionale trasporti;
d) delle previsioni di fabbisogno finanziario annuali, distintamente per spese di gestione e di investimento.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 7
 Procedura di formazione del piano regionale
per il trasporto pubblico locale
Il piano regionale per il trasporto pubblico locale è deliberato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali, previo parere del Comitato regionale per il trasporto pubblico locale di cui al successivo articolo 12, sentiti gli enti locali interessati.
Il piano regionale per il trasporto pubblico locale può essere modificato o integrato in ogni tempo, quando sopravvengano ragioni di necessità o convenienza, con la medesima procedura di cui al comma precedente.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
CAPO II
 I piani di bacino
per il trasporto pubblico locale
Art. 8
 Finalità del piano di bacino
per il trasporto pubblico locale
Per i bacini di traffico di cui all' articolo 20, la Regione, previa consultazione delle Amministrazioni provinciali, predispone un unico piano di bacino per il trasporto pubblico locale, che costituisce la specificazione del piano regionale per il trasporto pubblico locale.
Il piano di bacino:
a) determina i criteri, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento dei servizi di trasporto pubblico locale e gli interventi programmatici nell' area di competenza;
b) pianifica la struttura del trasporto pubblico locale ed ogni modifica, integrazione o revisione della medesima;
c) definisce, nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e degli indirizzi contenuti nel piano regionale per il trasporto pubblico locale, i criteri, le modalità e le condizioni per la gestione dei servizi di linea comprensoriali.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 127, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2Partizione di cui fa parte l'art. 8, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 128, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
4Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
5Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 9
 Contenuti del piano di bacino
per il trasporto pubblico locale
Il piano di bacino per il trasporto pubblico locale:
a) definisce la rete delle linee comprensoriali di trasporto pubblico locale, per aree omogenee, nel quadro di un coordinato e razionale sistema di trasporto pubblico, tenuto conto della situazione geografico - ambientale, sociale ed economica;
b) stabilisce le singole unità di gestione per i servizi di cui alla precedente lettera a);
c) individua le forme specifiche di coordinamento dei vari servizi pubblici di trasporto;
d) fornisce indicazioni circa l' adeguamento delle reti di trasporto di bacino alle esigenze del traffico;
e) individua la localizzazione delle infrastrutture di propria competenza;
f) delinea il fabbisogno finanziario necessario all' attuazione del piano.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 10
 Procedura di formazione dei piani di bacino
per il trasporto pubblico locale
1. Il piano di bacino per il trasporto pubblico locale è deliberato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente, previo parere del Comitato regionale per il trasporto pubblico locale di cui all' articolo 12.
2. Il piano può essere modificato o integrato in ogni tempo, quando ragioni di necessità o di opportunità lo richiedano, con la medesima procedura di cui al comma 1.
Note:
1Articolo sostituito da art. 127, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 11
 Piani per il traffico
Al fine di favorire la mobilità delle persone e delle merci nelle principali aree urbane regionali, ridurre la congestione, contenere i consumi energetici, incentivare l' uso del mezzo pubblico e salvaguardare l' ambiente, i comuni capoluogo di provincia e quelli indicati in apposito elenco, da approvare con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 180 giorni dalla data della approvazione della presente legge, sentite le Province, predispongono un piano per il traffico, avente lo scopo di ottimizzare l' uso delle risorse disponibili in sistemi e mezzi di trasporto, migliorandone il livello di servizio.
Tutti gli altri Comuni della regione, hanno comunque facoltà di dotarsi del piano di cui al comma precedente.
Con la delibera di adozione del piano per il traffico il Comune può disporre che esso costituisca, ove necessario, variante allo strumento urbanistico vigente.
Alla predetta variante si applicano le procedure di cui agli articoli 41 e 42 della legge regionale n. 45 del 24 luglio 1982.
Copia del piano è inviata alla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.