LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 9
 Contenuti del piano di bacino
per il trasporto pubblico locale
Il piano di bacino per il trasporto pubblico locale:
a) definisce la rete delle linee comprensoriali di trasporto pubblico locale, per aree omogenee, nel quadro di un coordinato e razionale sistema di trasporto pubblico, tenuto conto della situazione geografico - ambientale, sociale ed economica;
b) stabilisce le singole unità di gestione per i servizi di cui alla precedente lettera a);
c) individua le forme specifiche di coordinamento dei vari servizi pubblici di trasporto;
d) fornisce indicazioni circa l' adeguamento delle reti di trasporto di bacino alle esigenze del traffico;
e) individua la localizzazione delle infrastrutture di propria competenza;
f) delinea il fabbisogno finanziario necessario all' attuazione del piano.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.