LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 77
Il limite d' impegno di lire 250 milioni, autorizzato per l' anno 1986 con l' articolo 18 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene ridotto di lire 25 milioni.
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 25 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
Per le finalità previste dal precedente articolo 57 è autorizzato, nell' anno 1986, un limite d' impegno di lire 25 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 25 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 6670 con la denominazione: << Contributi annui costanti alle aziende di trasporto pubbliche e private sugli interessi dei mutui contratti per l' acquisto di veicoli da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale e di mezzi da adibire a soccorso stradale di veicoli in avaria, nonché per le spese sostenute per le modifiche apportate ai mezzi rotabili >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 75 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988.
Al predetto onere complessivo di lire 75 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo - in relazione a quanto disposto con il precedente primo comma - dal capitolo 6642 del precitato stato di previsione.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni 1989 e 1990 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Sul medesimo capitolo 6670 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 25 milioni cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal già citato capitolo 6642 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.