LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 6
 Elementi del piano regionale
per il trasporto pubblico locale
Il piano regionale per il trasporto pubblico locale consta:
a) di una illustrazione esplicativa delle finalità e degli obiettivi specifici che si intendono perseguire con il piano stesso;
b) dell' individuazione grafica sul territorio delle linee di interesse regionale di trasporto pubblico locale;
c) dell' elencazione delle linee e dei percorsi assistibili da contributo a carico del Fondo nazionale trasporti;
d) delle previsioni di fabbisogno finanziario annuali, distintamente per spese di gestione e di investimento.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.