LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 51
 Condizioni all' erogazione
di contributi di esercizio
alle aziende esercenti trasporto pubblico locale
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi annuali, di cui al precedente articolo 48, lettera d), con l' obiettivo di conseguire l' equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto pubblico locale.
Per le aziende concessionarie di servizi di linea extraurbani i contributi suddetti tengono anche conto degli oneri di cui all' articolo 17 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 82.
I contributi di esercizio sono concessi a favore delle aziende di trasporto, pubbliche e private, le quali:
a) abbiano osservato le vigenti disposizioni statali e regionali in materia di servizi pubblici di linea;
b) abbiano effettuato regolarmente la gestione delle linee, salvo modifiche o interruzioni conseguenti a provvedimenti adottati dalle autorità competenti.
Inoltre i contributi di cui al precedente articolo possono venire concessi:
- per i collegamenti di carattere speciale e straordinario di cui al precedente articolo 22, lettera c);
- per le percorrenze, limitatamente alle tratte effettuate in territorio regionale, delle aziende concessionarie di servizi di linea interregionali.
Le linee di gran turismo sono escluse dai contributi previsti dal presente articolo.
L' ammontare complessivo dei contributi di esercizio, erogabile ai sensi del presente articolo, non può superare - salvo quanto disposto al successivo articolo 60 - il finanziamento annualmente assegnato dallo Stato alla Regione attraverso il Fondo nazionale trasporti.
Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi di cui sopra e - comunque - dai proventi di tutti i servizi svolti restano a carico delle singole aziende di trasporto, pubbliche o private.
Gli Enti locali e i loro Consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende speciali di trasporto, che eccedano i contributi, con i mezzi dei propri bilanci.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.