LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 44
 Infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie
Nei casi di violazione delle norme contenute nel presente articolo, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie da lire 250.000 a lire 1.500.000.
Costituiscono comunque infrazione alle norme che disciplinano i servizi pubblici di trasporto locale, ove non preventivamente autorizzati dall' Ente concedente:
a) variazione dei percorsi di esercizio concessi;
b) variazione degli orari di esercizio concessi;
c) inosservanza delle prescrizioni di esercizio;
d) mancato pagamento della tassa di concessione regionale.
Costituiscono infrazione grave alle norme che disciplinano i servizi pubblici di trasporto locale:
e) variazione o mancata applicazione delle tariffe fissate dall' Amministrazione regionale;
f) contestuale violazione plurima delle infrazioni di cui ai commi precedenti, o recidiva specifica in ciascuna di esse;
g) soppressione, non notificata, in tutto o in parte, di linee o corse, previste nelle concessioni di esercizio;
h) infrazioni a prescrizioni o norme di sicurezza, sia sotto il profilo tecnico che assicurativo;
i) impiego di personale addetto al movimento inidoneo o privo di legittimazione;
l) distrazione di materiale rotabile priva di autorizzazione.
Le fattispecie sanzionabili ai sensi delle precedenti lettere da a) a d) sono punite con la sanzione pecuniaria da un minimo di lire 250.000 ad un massimo di lire 750.000.
Le fattispecie sanzionabili ai sensi delle precedenti lettere da e) a l) sono punite - fatta salva ogni altra conseguenza amministrativa o penale - da un minimo di lire 750.000 ad un massimo di lire 1.500.000.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.