LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 36
 Revoca della concessione
L' ente concedente ha facoltà di revocare la concessione con atto motivato, nel caso vengano meno le ragioni di interesse pubblico che avevano a suo tempo giustificato il rilascio, in particolare in dipendenza delle modifiche e delle revisioni dei piani, regionale o di bacino, del trasporto pubblico locale.
In caso di revoca nessuno indennizzo spetta al concessionario revocato.
Potranno essere invece rilevati dal subentrante gli impianti fissi ed il materiale mobile, sulla valutazione dei quali, in caso di mancato accordo, sarà chiamato a pronunciarsi un collegio arbitrale composto da tre membri: uno nominato dall' Amministrazione concedente, uno dal concessionario revocato, uno dal Presidente del Tribunale amministrativo del Friuli - Venezia Giulia.
Resta comunque riservata all' accordo tra le parti la valutazione degli altri elementi patrimoniali dell' azienda revocata.
Nella stima dei beni mobili ed immobili dovrà essere detratto l' importo degli eventuali contributi corrisposti dall' Amministrazione statale o dall' Amministrazione regionale al concessionario revocato per l' acquisizione dei medesimi.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.