LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 27
 Servizi di linea
I servizi di linea di trasporto pubblico locale di competenza regionale comprendono i servizi svolti su strada e su percorso prestabilito e adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose.
Essi sono effettuati - in via ordinaria - in modo continuativo o periodico, anche a carattere stagionale, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite ed offerta indifferenziata, anche rivolta a fasce omogenee di utenti.
Ai fini della esatta individuazione di ogni linea si considera che:
1) ogni itinerario tra due capolinea costituisce una linea;
2) non costituiscono linea autonoma i servizi - regolarmente autorizzati - che interessano un solo tratto dell' itinerario:
- diramazioni dall' itinerario principale;
- deviazioni, provvisorie o saltuarie;
- prolungamento, da uno dei due capolinea per un numero di corse e/o per un periodo limitato di tempo, a località normalmente non servite.
Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 27, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.