LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 20
 Bacini di traffico
Per un' organica gestione e disciplina del trasporto pubblico locale, il territorio regionale è ripartito in bacini di traffico.
Di norma, il bacino di traffico coincide con il territorio delle province.
Per esigenze di funzionalità, una o più circoscrizioni comunali possono essere aggregate ad un bacino diverso da quello della provincia di appartenenza amministrativa.
All' interno della provincia di Udine possono essere individuati due bacini di traffico, la cui gestione può essere delegata ad Enti pubblici a base territoriale.
Le determinazioni relative ai commi precedenti sono assunte con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell' Assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali.
La modifica delle circoscrizioni di bacino può essere disposta, con la stessa procedura, anche su richiesta dei Comuni interessati, sentite le Province.
Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 20, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.