LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

TITOLO VII
 NORME SPECIALI, FINALI E TRANSITORIE
Art. 59
 Concessioni di viaggio gratuite o ridotte
per determinate categorie di utenti
I Comuni possono deliberare concessioni di viaggio gratuite o ridotte per determinate categorie di utenti, ai sensi dell' articolo 31, quinto comma, del DL 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con legge 26 aprile 1983, n. 131.
Alla copertura di tali spese può essere provveduto da parte dei Comuni o con mezzi propri o utilizzando anche i finanziamenti messi a disposizione dei Comuni stessi dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti delle previsioni contenute nella medesima legge.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 60
 Servizi di carattere straordinario
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi di carattere straordinario per agevolare l' attivazione e l' esercizio di servizi di trasporto pubblico locale di carattere straordinario, di cui al precedente articolo 22, lettera c), sentita l' Amministrazione provinciale.
La misura del contributo non può essere superiore a quella necessaria e sufficiente a coprire la differenza tra i ricavi effettivi ed il costo economico standardizzato riconosciuto al servizio effettuato e limitatamente al periodo di effettuazione.
Le modalità di erogazione sono stabilite dalla Giunta regionale.
I contributi di cui al presente articolo possono essere integrativi di quelli previsti al precedente articolo 45 lettera d).
I contributi di cui sopra possono essere estesi a copertura dei disavanzi di esercizio di singole linee che, in dipendenza di situazioni ambientali o socio - economiche particolari, presentito un rapporto costi - ricavi permanentemente inferiore ai parametri minimi fissati annualmente.
I contributi di cui al primo comma possono essere altresì concessi a Enti locali che, in forma singola o associata, esercitino, direttamente o mediante convenzionamento, servizi di trasporto di persone allo scopo di assicurare collegamenti con borgate o frazioni prive di qualsiasi servizio pubblico di linea.
L' ammissibilità al contributo di cui sopra è subordinata alla preventiva specifica autorizzazione dell' Assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, su proposta dell' Amministrazione provinciale competente.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 61
 Sanzioni amministrative
per i passeggeri sprovvisti di titolo di viaggio
Il mancato rispetto delle norme contenute nel regolamento di vettura comporta l' applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di lire 10.000 ad una massimo di lire 50.000.
L' uso dei servizi di trasporto pubblico locale senza il prescritto titolo di viaggio comporta, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria tra i capolinea della corsa effettuata, l' applicazione di una sanzione amministrativa pari a lire 50.000.
All' accertamento delle violazioni di cui al comma precedente provvedono le aziende esercenti, nell' ambito dei servizi dalle stesse esercitati, mediante propri agenti giurati muniti di visibile riconoscimento.
La violazione è contestata immediatamente e personalmente al trasgressore oppure a chi era tenuto alla sorveglianza nell' ipotesi prevista dal secondo comma dell' articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
All' atto della contestazione è ammesso il pagamento, nelle mani dell' agente accertatore, della somma complessiva dovuta, verso rilascio di apposita ricevuta.
Qualora non sia stata possibile l' immediata contestazione personale o in caso di mancato pagamento al momento della contestazione, l' agente accertatore inoltra l' atto di accertamento all' ufficio da cui dipende, che provvederà a notificare all' interessato copia del processo verbale.
In questo ultimo caso, l' obbligato dovrà effettuare il pagamento della somma dovuta, oltre alle spese del procedimento, entro 15 giorni dalla notificazione stessa.
Per la contestazione, per la notificazione, per il caso di mancato pagamento nei modi e nei termini previsti dai due commi precedenti, nonché per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della normativa concernente la disciplina delle sanzioni amministrative regionali.
Le somme riscosse per l' applicazione della sanzione amministrativa prevista dal primo comma del presente articolo sono devolute all' azienda che gestisce il servizio.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 127, comma 5, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2Parole sostituite al secondo comma da art. 127, comma 6, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
3Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
4Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 62
 Speciali finanziamenti regionali
alle Amministrazioni provinciali
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle Amministrazioni provinciali speciali finanziamenti, sino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, allo scopo di:
a) agevolare l' incorporazione dei consorzi di bacino di cui alla legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
b) rilevare linee o acquistare materiale, attrezzature ed impianti, anche fissi, allo scopo di potenziare i loro servizi d' istituto, relativi al trasporto pubblico locale.
I contributi di cui alla lettera b) possono essere concessi altresì a Consorzi di Enti locali cui le Amministrazioni provinciali partecipino.
Le modalità di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti di cui al presente articolo sono determinate dalla Giunta regionale.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 63
 Speciali contributi per la costruzione, l' ampliamento
e la straordinaria manutenzione di autostazioni, rimesse,
officine, pensiline
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali e alle aziende di trasporto contributi annui costanti quinquennali, in misura non superiore al 20 per cento annuo, sulle spese ritenute ammissibili per la costruzione, l' ammodernamento e la straordinaria manutenzione di autostazioni, pensiline, rimesse ed officine, ivi comprese quelle eventualmente necessarie per l' acquisto di immobili preesistenti, o da adattare a tale uso, nonché per l' acquisto, il rinnovo, l' ammodernamento, la straordinaria manutenzione delle pertinenti apparecchiature ed attrezzature fisse e mobili.
Nelle spese ammissibili sono comprese anche quelle di progettazione, direzione lavori e collaudo.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 64
 Istituzione di uno speciale fondo per rimpiazzo
di autobus del parco regionale di trasporto pubblico
locale distrutti per cause fortuite o dolose
Al fine di salvaguardare la consistenza del parco regionale autobus di trasporto pubblico locale l' Amministrazione regionale è autorizzata a costituire uno speciale fondo di garanzia, da utilizzare per il reintegro di autobus adibiti a trasporto pubblico locale di passeggeri, eventualmente distrutti da cause fortuite o dolose.
L' intervento regionale è ammesso per la parte di spesa di reintegro dei mezzi distrutti, o gravemente lesionati, non coperta dal valore del relitto e dall' assicurazione.
Possono beneficiare dei contributi del presente articolo le aziende pubbliche e private che dimostrino il possesso di polizza di assicurazione - relativa al veicolo lesionato, o distrutto - con copertura estesa alla clausola << distruzione >>.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 65
 Speciali contributi per acquisto
di nuovi scuolabus e loro uso
Allo scopo di facilitare ed estendere l' uso di autobus o scuolabus ad uso degli studenti, da parte dei Comuni e loro Consorzi, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in misura non superiore al 20 per cento annuo della spesa ritenuta ammissibile, contributi annui costanti quinquennali per l' acquisto di veicoli da adibire ai fini di cui sopra.
I medesimi contributi, inoltre, possono eccezionalmente essere concessi anche agli Enti locali, singoli o associati, per le finalità di cui al precedente articolo 60, sesto comma.
Ferme restando le attribuzioni degli organi periferici del Ministero dei trasporti in materia di sicurezza dei veicoli, i Comuni o loro Consorzi possono effettuare il trasporto con scuolabus anche a favore degli alunni della scuola dell' obbligo provenienti da Comuni vicini, qualora non esista nel luogo di provenienza la corrispondente scuola statale, ovvero non esista nel Comune vicino la scuola a tempo pieno o a tempo prolungato.
L' uso degli scuolabus è, altresì, esteso alle attività extrascolastiche o parascolastiche anche fuori dal territorio comunale programmate dalle autorità scolastiche o dagli Enti locali interessati, in base alle condizioni e prescrizioni stabilite dagli organi statali competenti.
Note:
1Secondo comma abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 42/1995
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 20, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 28, comma 2, L. R. 20/1997, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 68, comma 1, L. R. 24/2006
4Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
5Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 66
 Circolazione dei veicoli
e trasporti eccezionali
Le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale previste dall' articolo 10 del TU approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito con l' articolo 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, sono delegate, per le strade di rispettiva proprietà, alle Amministrazioni provinciali e comunali.
Qualora la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, di cui al primo comma, interessi la rete viaria di più enti della medesima provincia, le autorizzazioni sono rilasciate dall' Amministrazione provinciale competente per territorio.
Qualora la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, di cui al primo comma, interessi la rete viaria di più province o di comuni di province diverse, le autorizzazioni sono rilasciate dall' Amministrazione provinciale nel cui territorio ha inizio il trasporto eccezionale o la circolazione del veicolo eccezionale, sentite le altre Amministrazioni provinciali circa lo stato di percorribilità delle strade interessate.
Le disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo si applicano anche per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli eccezionali richieste per un determinato periodo di tempo.
Gli indennizzi dovuti agli enti proprietari per la maggiore usura della strada sono versati, nella misura prevista dalla legge, all' Amministrazione regionale, che provvederà a ripartire le somme percepite a favore degli Enti locali sulla base dell'estesa chilometrica delle strade di competenza di ciascuna Provincia con le forme, i criteri e le modalità, di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22.
Gli enti delegati sono tenuti alla compilazione e all' aggiornamento del registro delle autorizzazioni rilasciate ed inviano entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione copia dello stesso e delle relative autorizzazioni, ai fini della tenuta aggiornata dell' archivio, di cui all' articolo 3 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984.
I documenti di cui al precedente comma sono corredati da una relazione sull' attività concernente le funzioni amministrative delegate con la presente legge.
Alla formazione del catasto delle strade provinciali e comunali, di cui all' articolo 3 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984, provvedono le Amministrazioni provinciali e comunali con le modalità di cui all' articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 16/2001
2Parole aggiunte al quinto comma da art. 5, comma 1, L. R. 9/2008
Art. 67

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
3Articolo abrogato da art. 46, comma 1, lettera e), L. R. 11/2022
Art. 68
 Cessazione dei consorzi di bacino di traffico
È disposta con il 31 dicembre 1986 la cessazione delle funzioni dei consorzi di bacino di traffico del Friuli - Venezia Giulia.
Con decorrenza 1 luglio 1987 le funzioni degli enti di cui sopra spettano alle Province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste.
Gli enti sopra elencati succedono nei rapporti patrimoniali e giuridici attivi e passivi, strumentali o inerenti alle cessate funzioni dei consorzi di bacino di traffico, nonché nei rapporti di lavoro del personale adibito all' espletamento delle predette funzioni e comunque in servizio da almeno un anno dalla data di cui sopra.
Per il fine di cui al comma precedente i predetti consorzi di bacino trasmetteranno all' Assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, entro 60 giorni dalla richiesta, un verbale dal quale risulti l' inventario del proprio patrimonio, allegando la relativa documentazione, nonché l' originale o copia degli atti d' ufficio riflettenti le funzioni e le mansioni del personale alla data di cessazione del consorzio.
Nel periodo intercorrente tra la cessazione delle funzioni dei consorzi di bacino di traffico, di cui alla legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni e l' assunzione delle funzioni dei medesimi, da parte delle Amministrazioni provinciali, le funzioni dei Consorzi di bacino sono esercitate da commissari nominati dalla Giunta regionale.
Completato il trasferimento delle funzioni e dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi entro il 30 giugno 1987, i consorzi di cui al presente articolo sono soppressi con decreto del Presidente della Giunta regionale con effetto dal 1 luglio 1987.
Note:
1Integrata la disciplina del quinto comma da art. 44, primo comma, L. R. 3/1987 con effetto, ex articolo 69 della medesima legge, dal 1° gennaio 1987.
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 69
 Disposizioni relative al personale
dei cessati consorzi di bacino di traffico
Entro sei mesi dall' avvenuta cessazione delle funzioni dei consorzi di bacino di traffico, ogni Consiglio provinciale delibera l' adeguamento della pianta organica del personale in funzione delle attribuzioni assegnate dalla presente legge in materia di trasporto pubblico locale.
Al personale dei cessati consorzi è assicurato, in ogni caso, il mantenimento dei diritti acquisti in materia di anzianità, sviluppo e progressione di carriera, sulla base del vigente contratto di lavoro di settore.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 70
 Proroga delle funzioni
degli organi e comitati esistenti
Sino all' avvenuto trasferimento delle funzioni alle Amministrazioni provinciali, disposto dal precedente articolo 68, restano in vigore le disposizioni di cui alla legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, relative alle funzioni degli organi collegiali consultivi.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 71
Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide sino alla loro scadenza naturale.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 72
 Abrogazione di norme
Salvo quanto previsto dal precedente articolo 68, dall' entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le seguenti norme:
4) legge regionale 27 luglio 1978, n. 82, fatto salvo quanto disposto al secondo comma dell' articolo 51 della presente legge;
6) gli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 gennaio 1983, n. 1;
7) legge regionale 13 giugno 1983, n. 51; nonché tutte le disposizioni non compatibili con la presente legge.
Restano comunque in vigore le procedure di liquidazione previste dalle norme sopra elencate per le somme già impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.