LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

TITOLO VI
 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
CAPO I
 Spese di esercizio
Art. 48
 Provvedimenti per assicurare l' esercizio
del trasporto pubblico locale
L' Amministrazione regionale predispone e adotta, con le procedure di cui al successivo articolo 50, i provvedimenti opportuni per assicurare la regolare attuazione del piano regionale e dei piani di bacino per il trasporto pubblico locale.
Alla realizzazione dei piani di cui al comma precedente si provvede con i mezzi finanziari assegnati dallo Stato alla Regione, attraverso l' apposito Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto, previsto dalla legislazione vigente.
Per il conseguimento dei fini di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale annualmente delibera il programma di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, riferito al territorio regionale nel suo complesso ed alle unità di gestione esistenti ovvero, in via transitoria, a servizi in concessione provvisoria e comprendente in ogni caso:
a) il costo standard corrente dei servizi di trasporto pubblico locale, distinto per categorie e modi di trasporto e per condizioni territoriali e ambientali in cui essi vengono svolti;
b) le tariffe ordinarie e di abbonamento per i servizi di linea urbani ed extraurbani, comprese le eventuali agevolazioni a determinate categorie di utenti;
c) i ricavi presunti derivanti dai proventi tariffari nonché da altri introiti derivanti dai servizi svolti;
d) l' ammontare dei contributi da corrispondere alle Aziende per i servizi svolti secondo i criteri di cui alla precedente lettera a).
Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 48, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Integrata la disciplina del terzo comma da art. 203, comma 1, L. R. 5/1994
3Integrata la disciplina del terzo comma da art. 13, comma 1, L. R. 14/1994
4Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
5Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 49
 Norme procedurali
per l' esercizio delle attribuzioni in materia
di trasporto pubblico locale
Nell' attuazione del programma di cui all' articolo precedente, la Giunta regionale:
1) approva, per il relativo esercizio finanziario, la formulazione iniziale del programma;
2) approva, nel corso dell' esercizio, eventuali assestamenti del programma, verificando e modificando, ove necessario, le determinazioni economico - finanziarie di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 48 in relazione alle disposizioni statali di carattere normativo e finanziario emanate in materia, ad esigenze sopravvenute oppure alla modifica del regime tariffario;
3) approva, dopo la chiusura dell' esercizio finanziario l' assestamento definitivo del programma, sulla base dei dati consuntivi della gestione dei servizi nell' esercizio precedente e sulla base dell' ammontare dell' assegnazione dello Stato alla Regione sul Fondo nazionale di cui al Titolo II della legge 10 aprile 1981, n. 151.
I provvedimenti di cui all' articolo precedente sono adottati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 12.
Per l' adozione delle tariffe, di cui al precedente articolo 48, lettera b), sono altresì consultati gli Enti locali interessati attraverso le relative associazioni.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 24, comma 3, L. R. 5/1994
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 20, comma 18, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
4Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
5Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 14, comma 1, L. R. 12/1999
6Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 4, comma 108, L. R. 2/2000
Art. 50
 Modalità e limiti nell' erogazione
dei contributi annuali di esercizio

a) in via preventiva, a partire dal 1 gennaio di ciascun anno, in conformità alla formulazione iniziale del programma ed agli eventuali assestamenti di cui ai punti 1 e 2 del precedente articolo 49, mediante una o più rate anticipate fino al 90 per cento dell' ammontare dei contributi medesimi, decurtate dell' ammontare delle eventuali anticipazioni erogate in eccedenza nell' esercizio precedente;
b) con successivo saldo a consuntivo, per la rimanente parte dei contributi medesimi, in conformità al programma definitivo previsto dal punto 3) del precedente articolo 49;
c) eventuali differenze negative tra contributi erogati e contributi di competenza sono recuperate sui contributi relativi al programma d' esercizio dell' anno successivo.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 51
 Condizioni all' erogazione
di contributi di esercizio
alle aziende esercenti trasporto pubblico locale
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi annuali, di cui al precedente articolo 48, lettera d), con l' obiettivo di conseguire l' equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto pubblico locale.
Per le aziende concessionarie di servizi di linea extraurbani i contributi suddetti tengono anche conto degli oneri di cui all' articolo 17 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 82.
I contributi di esercizio sono concessi a favore delle aziende di trasporto, pubbliche e private, le quali:
a) abbiano osservato le vigenti disposizioni statali e regionali in materia di servizi pubblici di linea;
b) abbiano effettuato regolarmente la gestione delle linee, salvo modifiche o interruzioni conseguenti a provvedimenti adottati dalle autorità competenti.
Inoltre i contributi di cui al precedente articolo possono venire concessi:
- per i collegamenti di carattere speciale e straordinario di cui al precedente articolo 22, lettera c);
- per le percorrenze, limitatamente alle tratte effettuate in territorio regionale, delle aziende concessionarie di servizi di linea interregionali.
Le linee di gran turismo sono escluse dai contributi previsti dal presente articolo.
L' ammontare complessivo dei contributi di esercizio, erogabile ai sensi del presente articolo, non può superare - salvo quanto disposto al successivo articolo 60 - il finanziamento annualmente assegnato dallo Stato alla Regione attraverso il Fondo nazionale trasporti.
Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi di cui sopra e - comunque - dai proventi di tutti i servizi svolti restano a carico delle singole aziende di trasporto, pubbliche o private.
Gli Enti locali e i loro Consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende speciali di trasporto, che eccedano i contributi, con i mezzi dei propri bilanci.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 52
 Obbligo di informazioni
Le aziende di trasporto pubbliche e private, che beneficiano - o intendano beneficiare - dei contributi previsti dalla presente legge, sono tenute a fornire tutte le informazioni di carattere tecnico, gestionale e finanziario, relative ai servizi esercitati, che fossero richieste dalla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali e dalle Province.
In ogni caso, debbono fornire alla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali e alle Province citate:
a) entro il 30 novembre di ciascun anno una relazione conforme allo schema approvato dalla Giunta regionale, contenente le previsioni economico - finanziarie per l' anno successivo sulla base dei dati di gestione dell' anno precedente e di quello in corso. b) entro il 31 gennaio di ciascun anno un prospetto analitico delle percorrenze effettuate nell' anno precedente, che tenga conto delle variazioni intervenute per effetto di provvedimenti dell' autorità concedente adottati nel corso dell' anno e regolarmente eseguiti.
Le imprese private concessionarie sono tenute, a loro volta, a trasmettere alla Direzione regionale ed alle Province citate il proprio bilancio relativo all' anno precedente entro dieci giorni dalla sua approvazione, a termine di legge, da parte dell' assemblea ordinaria.
Fermo restando l' obbligo di cui al comma precedente, le suddette imprese che, sempre a termini di legge, non abbiano ancora provveduto alla formazione del bilancio, sono tenute a trasmettere comunque alla Direzione regionale ed alle Province citate, entro il 15 maggio di ciascun anno, un rendiconto economico - finanziario provvisorio, relativo ai servizi in concessione svolti nell' anno precedente.
Le aziende speciali di trasporto sono tenute a presentare, in ogni caso, il proprio conto consuntivo secondo lo schema tipo definito dal Ministero del tesoro ai sensi del quarto comma dell' articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 53
 Attribuzioni delle Amministrazioni provinciali
Per l' espletamento delle funzioni attribuite con la presente legge le Amministrazioni provinciali deliberano annualmente i rispettivi preventivi.
In tali preventivi sono svolti analiticamente gli andamenti di tutte le voci di entrata e spesa.
Il programma di cui sopra costituisce allegato al bilancio dell' Amministrazione provinciale.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 54
 Contributi ordinari di esercizio
alle Amministrazioni provinciali
Per l' esercizio delle attività di cui alla presente legge, l' Amministrazione regionale può concedere alle Amministrazioni provinciali finanziamenti annuali a carattere ordinario, sino al 100 per cento delle spese previste dal precedente articolo 53 e considerate ammissibili.
I contributi di cui sopra possono essere erogati - a domanda - all' inizio di ogni esercizio, in forma anticipata sulla base del preventivo. Dopo l' avvenuta approvazione del consuntivo dell' esercizio di riferimento, l' Amministrazione provinciale è tenuta a presentare il rendiconto delle spese effettivamente sostenute.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
CAPO II
 Programmi d' investimento
Art. 55
 Programmi pluriennali di investimento
per il trasporto pubblico locale
In conformità con il piano regionale per il trasporto pubblico locale di cui al precedente articolo 5, l' Amministrazione regionale predispone e adotta:
1) il programma pluriennale di rinnovo e potenziamento del materiale rotabile impiegato per i servizi di trasporto pubblico locale;
2) il programma pluriennale di intervento per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale.
I programmi suddetti vengono aggiornati annualmente in relazione ai mezzi finanziari disponibili.
All' attuazione dei programmi suddetti si provvede:
a) con mezzi finanziari assegnati dallo Stato alla Regione attraverso il Fondo nazionale per gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale;
b) con eventuali mezzi finanziari messi a disposizione dalla Regione.
Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 55, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 1, L. R. 33/1997
4Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 56
 Investimenti per il rinnovo ed il potenziamento
di materiale rotabile.
Limite e condizioni di ammissibilità a contributo
In conformità al programma di cui al punto 1) del precedente articolo 55, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle aziende di trasporto pubbliche e private, contributi fino al 75 per cento della spesa IVA compresa, ritenuta ammissibile per l' acquisto di autobus nuovi di fabbrica o rigenerati, di tipo unificato, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, nonché di altri mezzi per il trasporto terrestre di persone.
I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi, altresì, per l' acquisto di mezzi da adibirsi a soccorso stradale di veicoli in avaria, aventi le caratteristiche del DM 11 novembre 1982 e successive modificazioni e per l' acquisto di mezzi tecnicamente attrezzati al trasporto di soggetti portatori di handicap.
La spesa ammissibile per i vari tipi di veicoli da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale nonché le modalità di erogazione del contributo sono determinate dalla Giunta regionale in sede di assegnazione dei contributi.
In ogni caso sono considerate ammissibili ai contributi del presente articolo le spese sostenute per acquisto di attrezzature di servizio e tecnologie di controllo automatico, da installarsi a terra o sui veicoli stessi, nonché le spese sostenute per le modifiche apportate ai mezzi rotabili allo scopo di ridurre i costi energetici o l' inquinamento ambientale.
Le modifiche sono considerate ammissibili solo ad avvenuto collaudo da parte dei competenti organi tecnici dello Stato.
L' ammortamento di tali attrezzature è da determinarsi, di volta in volta, nel decreto di concessione.
I veicoli di trasporto acquistati con i contributi del presente articolo:
1) debbono essere dotati, a cura delle aziende beneficiarie del contributo, di apposito contrassegno stabilito dalla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali;
2) debbono essere adibiti, da parte delle aziende beneficiarie, esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale, fatto salvo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 42 e 46 della presente legge;
3) non possono essere alienati senza il preventivo assenso dell' Amministrazione regionale. Tale assenso riguarda anche le attrezzature di cui al precedente quarto comma.
Per l' attuazione del programma pluriennale di cui al precedente articolo 55, punto 1), l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una o più convenzioni con la Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA - allo scopo di assicurare agevolazioni finanziarie alle aziende di trasporto pubbliche e private, per l' acquisto di autobus nuovi di fabbrica, nonché di altri mezzi terrestri per trasporto di persone aventi le caratteristiche di cui al primo comma.
A tale scopo la Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA - è autorizzata ad utilizzare, secondo le direttive deliberate dalla Giunta regionale, il fondo speciale previsto dall' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di finanziamenti integrativi, a tasso agevolato, sulla parte di spesa ammissibile di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo, comunque non coperta dai contributi.
È fatto obbligo alla Finanziaria regionale di presentare la documentazione comprovante l' avvenuta erogazione dei contributi medesimi.
Ove manchino, o siano comunque insufficienti i mezzi finanziari statali per l' attuazione dei programmi di investimento di cui all' articolo 55, punto 1), la Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA - è autorizzata ad utilizzare, secondo le direttive deliberate dalla Giunta regionale, il fondo speciale previsto dall' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di finanziamenti, a tasso agevolato, sulla spesa assunta per l' attuazione del programma medesimo.
In casi limitati, di particolare necessità, per le esigenze di esercizio del trasporto pubblico locale e su motivata richiesta delle aziende, considerata ammissibile dalla Giunta regionale, il finanziamento di cui sopra può essere utilizzato in deroga all' obbligo di acquistare autobus nuovi di fabbrica.
Restano comunque ferme le altre condizioni e gli obblighi posti dal presente articolo.
Ove necessario, l' Amministrazione regionale è autorizzata a fornire la propria fidejussione sui finanziamenti previsti dal presente articolo.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 45/1996
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 1, L. R. 33/1997
4Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 57
In conformità al programma di cui al punto 1) dell' articolo 55 l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle aziende di trasporto pubbliche e private contributi annui costanti, per un periodo non superiore a cinque anni, sugli interessi dei mutui contratti presso istituti o aziende di credito presenti sul territorio regionale per le seguenti finalità:
- acquisto di veicoli da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale;
- acquisto di mezzi da adibire a soccorso stradale di veicoli in avaria, aventi le caratteristiche del DM 11 novembre 1982 e successive modifiche ed integrazioni;
- spese sostenute per le modifiche apportate ai mezzi rotabili allo scopo di ridurre i costi energetici o l' inquinamento ambientale.
L' ammontare dei contributi di cui al primo comma non può superare la misura del 60 per cento del tasso di riferimento.
Caratteristiche, condizioni ed obblighi cui debbono comunque sottostare i mezzi sono quelle stabilite al precedente articolo 56.
I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con il finanziamento di cui al precedente articolo 56.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 57 bis
1. In conformità al programma di cui all' articolo 55 punto 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle aziende di trasporto pubbliche e private, contributi annui costanti, per un periodo non superiore a 10 anni, nella misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile, a sollievo degli oneri, in linea capitale e per interessi, derivanti dai mutui contratti presso istituti o aziende di credito per le finalità previste dall' articolo 57, primo comma.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore alla viabilità e ai trasporti, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Si osservano le disposizioni dell' articolo 56 per ciò che attiene alle modalità di determinazione della spesa ammissibile e alle caratteristiche, alle condizioni ed agli obblighi cui devono sottostare i mezzi di trasporto.
3 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fideiussorie a favore delle Aziende concessionarie di trasporto pubblico locale, pubbliche e private, a fronte dei mutui contratti ai sensi del comma 1.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 41, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 1, L. R. 33/1997
4Parole soppresse al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 13/1998
5Parole aggiunte al comma 2 da art. 20, comma 2, L. R. 13/1998
6Comma 3 bis aggiunto da art. 20, comma 3, L. R. 13/1998
7Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
8Integrata la disciplina art. 8, comma 9 bis.1, L.R. 14/1998, nel testo modificato da art. 6, comma 102, L.R. 3/2002.
Art. 57 ter
1. In conformità al programma di cui al punto 1), del primo comma dell' articolo 55, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle aziende di trasporto pubbliche e private, contributi pluriennali, per un periodo non inferiore a trentasei mesi e non superiore a sessanta mesi, a fronte delle operazioni di locazione finanziaria attuate dalla Friulia-Lis SpA, per le finalità previste dal primo comma, punti 1 e 2, dell' articolo 57.
2. Si osservano le disposizioni dell' articolo 56 per ciò che attiene all' ammissione ai finanziamenti ed alla determinazione della spesa ritenuta ammissibile, che non può comunque essere superiore al trenta per cento del prezzo d' acquisto dei beni oggetto del contratto di leasing, ed alle caratteristiche, alle condizioni ed agli obblighi cui devono sottostare i mezzi di trasporto.
3. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti per il tramite della Friulia-Lis SpA.
4. I contributi di cui al presente articolo sono erogati in rate semestrali posticipate per un periodo da trentasei a sessanta mesi, come stabilito dal contratto per l' operazione di locazione finanziaria.
5. I contributi previsti dal presente articolo sono versati direttamente alla Friulia-Lis SpA, sul conto corrente bancario dalla stessa intrattenuto con aziende od istituti di credito locali.
6. Il contributo è proporzionalmente ridotto in caso di anticipata risoluzione del contratto dovuta a qualsiasi causa; in tale caso, la Friulia-Lis SpA è obbligata a darne tempestiva comunicazione all' Amministrazione regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 40, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 58
 Investimenti per impianti fissi
In conformità al programma di cui al punto 2) del precedente articolo 55, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore degli Enti locali e loro consorzi, delle aziende pubbliche di trasporto e, fino al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore delle imprese concessionarie private, per la costruzione, l' ammodernamento, l' ampliamento ed il completamento di infrastrutture, di impianti fissi, di officine - deposito con le relative attrezzature, di autostazioni, di pensiline, di tecnologie di controllo, ivi comprese le spese per la progettazione, per l' acquisizione delle aree necessarie, nonché per l' acquisto di immobili esistenti da adattare a tali usi.
Per l' attuazione del programma pluriennale di cui al precedente articolo 55, punto 2), l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una o più convenzioni con la Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA - allo scopo di assicurare agevolazioni finanziarie alle aziende di trasporto pubbliche e private, per la costruzione, l' ammodernamento, l' ampliamento ed il completamento di infrastrutture, di impianti fissi, di officine - deposito con le relative attrezzature, di autostazioni, di pensiline, di tecnologie di controllo, ivi comprese le spese per la progettazione, per l' acquisizione delle aree necessarie, nonché per l' acquisto di immobili esistenti da adattare a tali usi.
A tale scopo la Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA - è autorizzata ad utilizzare, secondo le direttive deliberate dalla Giunta regionale, il fondo speciale previsto dall' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private, di finanziamenti integrativi, a tasso agevolato, sulla parte di spesa ammissibile di cui al primo comma del presente articolo, comunque non coperta dai contributi.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 1, L. R. 33/1997
3Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.