LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 72
 Abrogazione di norme
Salvo quanto previsto dal precedente articolo 68, dall' entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le seguenti norme:
4) legge regionale 27 luglio 1978, n. 82, fatto salvo quanto disposto al secondo comma dell' articolo 51 della presente legge;
6) gli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 gennaio 1983, n. 1;
7) legge regionale 13 giugno 1983, n. 51; nonché tutte le disposizioni non compatibili con la presente legge.
Restano comunque in vigore le procedure di liquidazione previste dalle norme sopra elencate per le somme già impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.