LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 69
 Disposizioni relative al personale
dei cessati consorzi di bacino di traffico
Entro sei mesi dall' avvenuta cessazione delle funzioni dei consorzi di bacino di traffico, ogni Consiglio provinciale delibera l' adeguamento della pianta organica del personale in funzione delle attribuzioni assegnate dalla presente legge in materia di trasporto pubblico locale.
Al personale dei cessati consorzi è assicurato, in ogni caso, il mantenimento dei diritti acquisti in materia di anzianità, sviluppo e progressione di carriera, sulla base del vigente contratto di lavoro di settore.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.