LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 60
 Servizi di carattere straordinario
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi di carattere straordinario per agevolare l' attivazione e l' esercizio di servizi di trasporto pubblico locale di carattere straordinario, di cui al precedente articolo 22, lettera c), sentita l' Amministrazione provinciale.
La misura del contributo non può essere superiore a quella necessaria e sufficiente a coprire la differenza tra i ricavi effettivi ed il costo economico standardizzato riconosciuto al servizio effettuato e limitatamente al periodo di effettuazione.
Le modalità di erogazione sono stabilite dalla Giunta regionale.
I contributi di cui al presente articolo possono essere integrativi di quelli previsti al precedente articolo 45 lettera d).
I contributi di cui sopra possono essere estesi a copertura dei disavanzi di esercizio di singole linee che, in dipendenza di situazioni ambientali o socio - economiche particolari, presentito un rapporto costi - ricavi permanentemente inferiore ai parametri minimi fissati annualmente.
I contributi di cui al primo comma possono essere altresì concessi a Enti locali che, in forma singola o associata, esercitino, direttamente o mediante convenzionamento, servizi di trasporto di persone allo scopo di assicurare collegamenti con borgate o frazioni prive di qualsiasi servizio pubblico di linea.
L' ammissibilità al contributo di cui sopra è subordinata alla preventiva specifica autorizzazione dell' Assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, su proposta dell' Amministrazione provinciale competente.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.