LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 57 bis
1. In conformità al programma di cui all' articolo 55 punto 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle aziende di trasporto pubbliche e private, contributi annui costanti, per un periodo non superiore a 10 anni, nella misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile, a sollievo degli oneri, in linea capitale e per interessi, derivanti dai mutui contratti presso istituti o aziende di credito per le finalità previste dall' articolo 57, primo comma.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore alla viabilità e ai trasporti, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Si osservano le disposizioni dell' articolo 56 per ciò che attiene alle modalità di determinazione della spesa ammissibile e alle caratteristiche, alle condizioni ed agli obblighi cui devono sottostare i mezzi di trasporto.
3 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fideiussorie a favore delle Aziende concessionarie di trasporto pubblico locale, pubbliche e private, a fronte dei mutui contratti ai sensi del comma 1.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 41, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 1, L. R. 33/1997
4Parole soppresse al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 13/1998
5Parole aggiunte al comma 2 da art. 20, comma 2, L. R. 13/1998
6Comma 3 bis aggiunto da art. 20, comma 3, L. R. 13/1998
7Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
8Integrata la disciplina art. 8, comma 9 bis.1, L.R. 14/1998, nel testo modificato da art. 6, comma 102, L.R. 3/2002.