LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 48
 Provvedimenti per assicurare l' esercizio
del trasporto pubblico locale
L' Amministrazione regionale predispone e adotta, con le procedure di cui al successivo articolo 50, i provvedimenti opportuni per assicurare la regolare attuazione del piano regionale e dei piani di bacino per il trasporto pubblico locale.
Alla realizzazione dei piani di cui al comma precedente si provvede con i mezzi finanziari assegnati dallo Stato alla Regione, attraverso l' apposito Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto, previsto dalla legislazione vigente.
Per il conseguimento dei fini di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale annualmente delibera il programma di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, riferito al territorio regionale nel suo complesso ed alle unità di gestione esistenti ovvero, in via transitoria, a servizi in concessione provvisoria e comprendente in ogni caso:
a) il costo standard corrente dei servizi di trasporto pubblico locale, distinto per categorie e modi di trasporto e per condizioni territoriali e ambientali in cui essi vengono svolti;
b) le tariffe ordinarie e di abbonamento per i servizi di linea urbani ed extraurbani, comprese le eventuali agevolazioni a determinate categorie di utenti;
c) i ricavi presunti derivanti dai proventi tariffari nonché da altri introiti derivanti dai servizi svolti;
d) l' ammontare dei contributi da corrispondere alle Aziende per i servizi svolti secondo i criteri di cui alla precedente lettera a).
Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 48, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Integrata la disciplina del terzo comma da art. 203, comma 1, L. R. 5/1994
3Integrata la disciplina del terzo comma da art. 13, comma 1, L. R. 14/1994
4Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
5Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.