LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 47
 Servizi in regime di autorizzazione. Categorie
Ai sensi del precedente articolo 46, sono soggetti, in particolare, ad autorizzazione amministrativa i servizi:
- speciali, destinati prevalentemente a specifici gruppi di utenti ed effettuati in modo non continuativo;
- gran turismo, aventi il fine di valorizzare caratteristiche storiche o ambientali dei luoghi da essi collegati;
- occasionali, destinati a soddisfare esigenze contingenti e temporanee;
- sperimentali, aventi lo scopo di accertare elementi e caratteristiche del traffico, ovvero di collaudare particolari modalità di esercizio o nuove tecnologie.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.